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    Statuto

    dell’Associazione Nazionale Maestri di Ballo (ANMB)

    Allegato “A” al repertorio n. 31329/7863

    Approvato dall’assemblea nazionale tenutasi in Rimini il  7 giugno 1998
    modificato dall’assemblea nazionale tenutasi in  Modena il 18 aprile 2003
    modificato dall’assemblea nazionale tenutasi in Paestum (SA) il 27 aprile 2005
    e modificato dall’assemblea nazionale tenutasi in Modena il 13 settembre 2007

    Articolo 1   -   Costituzione, denominazione e durata
    E’ costituita con atto del notaio dott. Luigi Anderloni di Milano, il 14 novembre 1945, un’Associazione denominata “Associazione Nazionale Maestri di Ballo (ANMB)”, quindi sciolta per volere dell’Assemblea per dar vita ad altra Associazione con personalità giuridica mantenente la stessa denominazione e da ciò viene costituita con atto del notaio dott. Luigi Trucchi di Genova, in data 29 settembre 1954, n. di rep. 59851/1288, registrato in Chiavari il 7 ottobre 1954 al n. 7298, vol. 733, un’Associazione denominata “ Associazione Nazionale Maestri di Ballo” (ANMB), di seguito nel presente Statuto denominata anche “Associazione”.
    L’Associazione ha carattere apolitico e aconfessionale e costituisce un ente tecnico e morale senza fini di lucro.
    L’Associazione terminerà il 31 dicembre 2020 e potrà venire prorogata con delibera dell’Assemblea presa secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale per le modifiche di Statuto.

    Articolo 2  -    Sede
    La sede legale, direzionale, amministrativa e operativa è posta in Modena, nei locali detenuti in locazione siti in Via Emilia Ovest n. 940, int. 4.
    Per ciò che concerne le variazioni di sede, la gestione di essa e del personale ad essa preposto si rimanda al Regolamento Generale, il quale stabilirà le procedure e fisserà i principi idonei.

    Articolo 3  - Scopi e fini
    L’Associazione ha lo scopo di promuovere e incoraggiare la diffusione del ballo, favorendone lo sviluppo in ogni sua forma, sia sociale che sportiva, ed in particolare:

    a) promuovere, pubblicizzare e rendere manifesta l’arte del ballo in tutte le sue forme, dal punto di vista sociale, sportivo, culturale, educativo e terapeutico;

    b) promuovere, incoraggiare e facilitare gli scambi di informazioni e notizie su tutto ciò che concerne il ballo, sia nell’ambito territoriale nazionale che estero;

    c)  assicurarsi che le regole e le norme dettate dall’Associazione tramite lo Statuto e il Regolamento Generale e il Regolamento Tecnico, nonché quanto altro stabilito dagli organi di essa siano da tutti applicate e rispettate, a tutela degli interessi comuni di tutti gli associati;

    d) programmare e organizzare annualmente, in accordo con il Consiglio Italiano di Danza Sportiva (CIDS), ex Official Board (OB), i Campionati Unificati per Professionisti secondo quanto previsto dal Regolamento Tecnico;

    e) programmare e organizzare annualmente i campionati per professionisti ANMB secondo quanto previsto dal Regolamento Tecnico;

    f)  mantenere l’affiliazione al World Dance Council (WDC);

    g) promuovere e incoraggiare i rapporti con le Associazioni e le Federazioni professionali ed amatoriali nazionali, estere ed internazionali che riconoscano e rispettino l’identità, la peculiarità, il ruolo, la competenza, l’autonomia e l’indipendenza della Associazione;

    h)   organizzare annualmente corsi di aggiornamento per professionisti delle varie discipline;

    i) operare comunque ed in ogni modo al fine di ottenere il pieno soddisfacimento degli scopi dell’Associazione stessa così come indicati nel presente Statuto.

     Articolo 4   -   Organi dell’Associazione
    Sono organi dell’Associazione Nazionale Maestri di Ballo:

    a)      l’Assemblea;

    b)      il Consiglio Direttivo Nazionale;

    c)       il Consiglio di Presidenza;

    d)      il Presidente;

    e)       il Vicepresidente Vicario;

    f)        il Secondo Vicepresidente;

    g)      il Segretario Generale;

    h)      il Segretario Amministrativo

    i)        il Collegio dei Revisori dei Conti;

    j)        il Collegio dei Probiviri.

    Sono organi periferici:

    a)      l’ Assemblea regionale;

    b)      il Comitato regionale;

    c)       il Presidente regionale;

    d)      il Vice Presidente regionale;

    e)       il Segretario regionale;

    I suddetti organi periferici vengono normalizzati dai Regolamenti specifici.

    Articolo 5   -   L’Assemblea
    Fanno parte dell’Assemblea tutti i membri effettivi dell’ANMB con diritto di parola, voto, intervento e inserimento argomenti all’O.d.G. secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale.
    Essa viene convocata dal Presidente pro-tempore dell’Associazione in forma ordinaria o straordinaria mediante pubblicazione della convocazione sulla rivista professionale “La Danza”, da inviare ai Soci almeno sessanta giorni prima della data fissata per lo svolgimento, o in alternativa tramite lettera ordinaria, da inviarsi ai Soci, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento, contenenti il luogo, la data e l’ora fissata per la prima e la seconda convocazione e l’ordine del giorno di essa, secondo le modalità previste dal Regolamento.
    L’Assemblea sarà ritenuta validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci effettivi; in seconda convocazione, da fissarsi ad almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea sarà ritenuta validamente costituita a prescindere dal numero dei Soci presenti.
    L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, con votazione palese, salvo quando sia richiesta dal proponente la votazione segreta; non è ammesso il voto per delega.
    L’Assemblea delibera a maggioranza dei 2/3 dei presenti quando ciò sia specificamente richiesto da questo Statuto o quando si tratti di modifiche allo stesso.
    L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile per:

    a)            deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell’Associazione, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

    b)            deliberare sulla relazione morale dell’Associazione presentata da uno dei membri del Consiglio Direttivo;

    c)             deliberare su tutti gli argomenti posti all’O.d.G. su richiesta degli organi dell’Associazione o dei Soci;

    d)            eleggere il Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Segretario Generale, il Consiglio Direttivo Nazionale e il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione quando necessario.

    L’Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente pro-tempore dell’Associazione in proprio o su richiesta di 1/3 dei Soci effettivi o dei 2/3 del Consiglio Direttivo Nazionale, ha il compito di deliberare su quanto inserito all’O.d.G. da chi ha richiesto la convocazione e su quanto altro in esso inserito.
    I Soci Onorari hanno diritto di partecipazione e di parola all’Assemblea, ma non di voto, salvo quando la qualifica di Socio onorario sia rivestita da un soggetto già Socio effettivo. 
     

    Articolo 6   -   Il Consiglio Direttivo Nazionale
    Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente pro-tempore dell’Associazione, dal Vicepresidente Vicario, dal Secondo Vicepresidente, dal Segretario Generale, nonché da 11 Consiglieri eletti dall’Assemblea.
    Il requisito essenziale per candidarsi a ricoprire la carica di membro del Consiglio Direttivo Nazionale è determinato da un’anzianità minima ed ininterrotta di anni cinque, dall’ultima quota associativa pagata.
    Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica quattro anni e i suoi membri elettivi sono rieleggibili.
    Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni trimestre e in via straordinaria quando richiesto dal Presidente o da almeno cinque membri del Consiglio Direttivo Nazionale stesso.
    Esso viene convocato dal Presidente dell’Associazione tramite lettera raccomandata a/r o telegramma o telefax, indicante il luogo, la data e l’ora fissata per la prima e la seconda convocazione, nonché l’Ordine del Giorno di essa; il Consiglio sarà ritenuto validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri; in seconda convocazione, da fissarsi ad almeno un’ora dalla prima, esso sarà ritenuto validamente costituito a prescindere dal numero dei Consiglieri presenti.
    Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese, salvo il caso in cui il proponente la delibera richieda la votazione segreta; si procederà a votazione segreta anche quando il voto riguardi la persona di uno o più Soci. In caso di parità, il voto del Presidente stabilirà la maggioranza.
    Il Consiglio Direttivo Nazionale deve:

    a)            stabilire il programma delle attività sociali in relazione ai fini individuati nell’art. 3 del presente Statuto o indicati dall’Assemblea;

    b)            comminare le sanzioni previste dall’art. 25 di questo Statuto;

    c)             decidere sulla riammissione all’ANMB dei Soci dimissionari o espulsi;

    d)            designare i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali secondo quanto previsto dal Regolamento Generale;

    e)             organizzare e curare l’aggiornamento tecnico e professionale dei soci sia in proprio che delegando le funzioni a Soci ritenuti idonei;

    f)          proporre all’Assemblea Generale la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e la loro revoca in caso di inadempienza o inefficienza;

    g)            provvedere alla nomina dei membri del Collegio dei Probiviri e sollevarli dall’incarico in caso di inadempienza o inefficienza;

    h)        provvedere alla nomina dei rappresentanti ANMB in seno al Consiglio Italiano di Danza Sportiva (CIDS) e sollevarli dall’incarico in caso di inadempienza o inefficienza;

    i)              provvedere alla nomina del Segretario Amministrativo;

    j)               deliberare sull’acquisto, vendita o scambio di qualsiasi proprietà, firmando atti e contratti tramite il Presidente pro-tempore;

    k)             approvare il pagamento di qualsiasi spesa o conto;

    l)              conferire la qualifica di Socio onorario secondo quanto previsto dal Regolamento Generale;

    m)      approvare ed emettere il Regolamento Generale dell’ANMB e quello Tecnico, così come richiamato da questo Statuto, nonché tutti gli altri regolamenti che riterrà opportuno emanare al fine di una corretta gestione dell’Associazione e di una coerente regolamentazione delle attività professionali dei Soci;

    n)            far rispettare dai Soci le norme statutarie e regolamentari;

    o)            deliberare su quant’altro necessario per la soddisfazione dei fini e degli scopi dell’Associazione;

    p)         approvare il conto consuntivo e il conto preventivo da sottoporre alla ratifica dell’assemblea generale così come disposto all’articolo  30 di questo statuto.

    Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio Direttivo Nazionale può avvalersi anche di commissioni e sottocommissioni da esso nominate per il perseguimento del fine specifico.
    Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare di volta in volta parte delle proprie funzioni al Consiglio di Presidenza.

    Articolo 7   -   Il Consiglio di Presidenza
    Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente dell’Associazione, dal Vicepresidente Vicario e dal Secondo Vicepresidente, dal Segretario Generale e dal Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza all’ANMB ed, eventualmente, da un Socio con particolare esperienza e capacità; esso dura in carica fino all’esaurimento del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale.
    Il Consiglio di Presidenza è convocato, in base alla procedura prevista per la convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale, dal Presidente pro-tempore quando necessario.
    Il Consiglio di Presidenza fissa il calendario degli esami professionali, autorizza eventuali sessioni straordinarie e concede la costituzione di sedi decentrate straordinarie per lo svolgimento degli esami stessi.
    Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Consiglio Direttivo Nazionale nell’espletamento delle funzioni specificamente ad esso delegate dallo stesso.

    Articolo 8   -   Il Presidente
    Il Presidente dell’ANMB viene eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
    Egli:

    a)            ha la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell’Associazione;

    b)        risponde in proprio della situazione finanziaria dell’Associazione per tutti gli atti, dallo stesso  posti in essere, senza specifica delibera del Consiglio Direttivo Nazionale;

    c)             convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo Nazionale e il Consiglio di Presidenza e ne sottoscrive le delibere e gli altri atti all’organo imputabili, salvo quando si deve procedere all’elezione del Presidente stesso;

    d)            convoca ed invita, a proprio ed insindacabile giudizio, Soci o estranei all’Associazione alle riunioni degli organi di essa, curando l’indicazione dei motivi della convocazione o dell’invito nel verbale della riunione stessa;

    e)             firma o controfirma tutti gli atti dell’ANMB, salvo quelli imputabili esclusivamente agli organi indipendenti;

    f)              designa il Collegio Giudicante per i Campionati Italiani Professionisti e, se richiesto, per altre competizioni.

    Articolo 9   -   I Vicepresidenti
    I Vicepresidenti sono due.
    Il Vicepresidente Vicario viene eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
    Egli sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o se venuto a mancare per espulsione, dimissioni o decesso, nella gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, con tutti i poteri, obblighi e doveri dello stesso così come descritti nell’art. 6 del presente Statuto, assumendosi le responsabilità previste da detto articolo limitatamente al periodo della gestione in sostituzione.
    Il Secondo Vicepresidente viene nominato dal Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica fin quando rimane in carica il Presidente ed assume, nella Associazione, compiti di rappresentanza o altri compiti delegati dal Presidente.
    Il Secondo Vicepresidente può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento del Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale.

    Articolo 10   - Il Segretario Generale
    Il Segretario Generale viene eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica quatto anni ed è rieleggibile.
    Egli ha il compito di:

    a)      redigere e controfirmare i verbali delle riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo Nazionale e del Consiglio di Presidenza;

    b)      partecipare in qualità di Membro alle Assemblee, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e alle riunioni del Consiglio di Presidenza;

    c)      convalidare, tramite controfirma, gli attestati rilasciati dall’Associazione.

    Articolo 11    Il Segretario Amministrativo
    Il Segretario Amministrativo viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale per assolvere le seguenti funzioni:

    a)            provvedere all’esazione delle entrate dell’Associazione non previste da questo Statuto;

    b)            registrare l’esazione delle quote sociali dell’Associazione Nazionale Maestri di Ballo e contabilizzare tutte le tasse di esame;

    c)             curare l’aggiornamento annuo dell’elenco dei Soci dell’Associazione;

    d)            provvedere all’esazione delle quote sociali annue;

    e)             curare la custodia dei libri contabili e del libro verbali dell’Associazione nei locali della stessa;

    f)              comunicare al Consiglio Direttivo Nazionale i nominativi dei Soci insolventi;

    g)            curare la custodia di tutti i documenti e gli atti relativi alla vita dell’Associazione;

    h)            provvedere all’esazione ed all’aggiornamento dell’inventario dei beni dell’Associazione;

    i)              predisporre il bilancio annuale preventivo ed il conto consuntivo dell’Associazione da sottoporre all’approvazione del CDN. 

    Il Segretario Amministrativo è responsabile dell’operato del personale dipendente dell’Associazione e se ne avvale per l’espletamento delle proprie funzioni.

    Articolo 12 -   Il Collegio dei Revisori dei Conti
    Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, scelti tra professionisti iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti; esso dura in carica un quadriennio ed i singoli membri possono essere rieletti.
    In caso di incapacità o di inadempienza dei compiti loro conferiti, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere sollevati dall’incarico con delibera dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.
    È compito dei Revisori dei Conti visionare almeno due volte l’anno i libri contabili dell’Associazione, accertando la regolarità delle entrate e delle uscite e la coerenza dei relativi documenti giustificativi.
    Essi dovranno poi verificare la correttezza e la veridicità del bilancio preventivo e del conto consuntivo sulla base delle risultanze contabili dell’Associazione, nonché la coerenza di quello preventivo, e certificare ciò con relazione firmata da allegare agli stessi bilanci prima dell’approvazione di essi da parte dell’Assemblea.

    Articolo 13  -  Il Collegio dei Probiviri
    Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri dell’ANMB nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i Soci di provata esperienza e capacità; il Collegio dura in carica fino ad esaurimento del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale e si riunisce su richiesta del Socio che ad esso ricorre secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale.
    Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie sorte tra i Soci o tra i Soci e l’Associazione per motivi attinenti al contenuto del presente Statuto o del Regolamento Generale o di altri regolamenti ANMB e comunque per motivi attinenti l’esercizio della professione.

    Articolo 14 -   L’Assemblea Regionale
    L’Assemblea Regionale è composta da tutti i soci effettivi della Regione in regola con il tesseramento ANMB.
    Essa si riunisce almeno due volte l’anno, entro il mese di febbraio ed entro il mese di ottobre, su convocazione del Presidente del Comitato Regionale, secondo le procedure previste per la convocazione del Comitato Regionale, per approvare, rispettivamente, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo Regionale, deliberare sugli argomenti da sottoporre all’attenzione del Consiglio Direttivo Nazionale e su quanto necessario per il buon andamento dell’Associazione nella regione ed, eventualmente, per procedere alle elezioni del Comitato Regionale.
    L’Assemblea si considera validamente costituita in prima convocazione se presenti almeno la metà più uno dei soci attivi della Regione, in seconda convocazione essa sarà comunque validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno uno dei soci attivi della Regione.
    E’ compito del Segretario Amministrativo ANMB fornire, in tempo utile per effettuare le convocazioni, al Presidente del Comitato Regionale l’elenco dei soci attivi per la Regione.
    L’Assemblea Regionale può riunirsi anche su richiesta dei 2/3 dei suoi membri, nel qual caso il Presidente del Comitato Regionale ha l’obbligo di convocare entro e non oltre i 45 giorni successivi al ricevimento della richiesta stessa.

    Articolo 15 –   Comitati Regionali
    I Comitati Regionali sono composti da sette membri eletti da tutti i soci della Regione in regola con il versamento della quota sociale.
    È facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale ANMB di accorpare, in vista del raggiungimento degli scopi previsti da questo Regolamento, più Regioni geografiche che saranno rette da un unico Comitato Regionale.
    In caso di accorpamento, le Regioni saranno rappresentate da un numero di consiglieri proporzionale a quello dei soci della Regione aventi diritto a partecipare all’Assemblea Regionale; l’attribuzione delle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario, invece, non verrà influenzata dall’appartenenza territoriale del socio.
    I Comitati Regionali durano in carica quattro anni ed i singoli membri sono rieleggibili. Essi decadono, comunque, alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo Nazionale.
    Ai Comitati Regionali partecipano tre membri del settore Competitori ANMB nominati dal Comitato Regionale entro trenta giorni dall’insediamento.
    I Comitati Regionali hanno, nell’ambito di competenza del territorio generale, lo scopo di:

    a)     coordinare e promuovere, a livello regionale, tutte le iniziative ritenute opportune, nel pieno rispetto degli scopi statutari dell’ANMB, degli indirizzi indicati alle Assemblee dell’Associazione, delle direttive impartite dal Presidente, dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Nazionale Maestri di Ballo;

    b)     favorire, mantenere e sviluppare i rapporti, a livello regionale, con le Federazioni amatoriali;

    c)      relazionare il Consiglio Direttivo Nazionale su tutta l’attività e le problematiche dei soci della Regione;

    d)   operare in favore di tutti i soci della regione, a qualsiasi categoria di maestri appartenenti, al fine di   realizzare un continuo e sempre maggiore sviluppo delle opportunità professionali di essi e del costante miglioramento della qualità del lavoro e dell’accrescimento della qualificazione.

    Articolo 16  -  Convocazione dei Comitati Regionali
    I Comitati Regionali vengono convocati in via ordinaria, con scadenza quadrimestrale, dal Presidente Regionale, a mezzo lettera raccomandata a/r o telegramma o telefax da inviarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione; nella convocazione, dovrà essere indicato chiaramente il luogo, la data e l’ora fissata per la prima e la seconda convocazione, la quale dovrà essere fissata di almeno un’ora di distanza dalla prima, nonché l’ordine del giorno da discutere.
    I Comitati Regionali vengono convocati in via straordinaria, quando necessario, dal Presidente Regionale , a mezzo lettera raccomandata a/r da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata o a mezzo telegramma o telefax da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata, contenente gli elementi indicati nel primo comma di questo articolo.
    La convocazione straordinaria del Comitato Regionale può essere richiesta, anche, da almeno cinque componenti il Comitato stesso, dai tre membri del Settore Competitori che operano presso il Comitato oppure dai 2/3 dei soci elettori della Regione.
    I Comitati Regionali si considerano validamente costituiti in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri e dei tre soci costituiti con la presenza del Presidente o del Vicepresidente, di un membro del Comitato e di uno dei tre soci Competitori operanti presso il Comitato stesso.
    Il Presidente, in proprio o su richiesta di un membro del Comitato, può invitare alle riunioni di esso altri soci di particolare esperienza e capacità; di ciò dovrà farsi menzione sul verbale della riunione.
    Il Comitato Regionale verrà presieduto dal Presidente pro-tempore e sarà compito del Segretario stilare un verbale della riunione, verbale che sarà inserito nel libro verbale e messo a disposizione dei soci della regione stessa, che potranno liberamente consultarlo previo accordo con il Segretario. E’ compito del Comitato Regionale uscente indire, entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine del mandato o delle dimissioni del Comitato stesso, le elezioni per la nomina del nuovo Comitato ed è compito del Presidente uscente convocare l’Assemblea Regionale con funzioni eligenti, secondo la procedura prevista per la convocazione dei Comitati Regionali.
    Le candidature alle cariche regionali potranno essere presentate sia alla Presidenza Nazionale, almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni, che nel corso dell’Assemblea in sede eligente, purché prima dell’apertura delle procedure elettorali.
    Le candidature non potranno essere presentate per lista, ma soltanto singolarmente.
    L’Assemblea Regionale in sede eligente seguirà le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti per le elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
    L’Assemblea si considererà validamente costituita in prima convocazione se presenti almeno la metà più uno dei soci attivi della Regione, in seconda convocazione essa sarà comunque validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno uno dei soci attivi della Regione.
    Di norma, il candidato dovrà essere presente all’Assemblea eligente; solo per gravi e comprovati motivi potrà procedersi in assenza dello stesso, il quale si farà rappresentare da altro socio di sua fiducia.
    Non è ammesso il voto per delega.
    Il Comitato Regionale può essere sciolto:

    a)     su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale per attività del Comitato in contrasto a quanto stabilito nello Statuto, nei Regolamenti ed in qualsiasi altro atto di emanazione degli organi centrali dell’Associazione;

    b)     su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale per manifesta incapacità o inerzia del Comitato;

    c)      su richiesta motivata dei 2/3 dei soci attivi della Regione;

    d)     su delibera dello stesso Comitato Regionale;

    e)      per dimissioni di almeno quattro membri del Consiglio Direttivo Regionale.

    In caso di scioglimento del Comitato Regionale, il Consiglio Direttivo Nazionale nominerà un Commissario, scelto tra i componenti del Consiglio Nazionale, il quale garantirà l’amministrazione e lo svolgimento delle elezioni, che dovranno essere da egli indette entro e non oltre i novanta giorni alla data di scioglimento del Comitato stesso.

    Articolo 17 -   Presidente del Comitato Regionale
    Il Presidente Regionale viene eletto dai soci della regione, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
    Il requisito essenziale per candidarsi a ricoprire la carica di Presidente Regionale è determinato da un’anzianità minima ed ininterrotta di ventiquattro mesi, dall’ultima quota associativa pagata.
    Il Presidente del Comitato Regionale ha il compito di:

    a)            rappresentare in ogni luogo e sede il Comitato Regionale;

    b)            sovrintendere a tutti i servizi offerti dall’ANMB sul territorio regionale;

    c)             curare, con competenza specificatamente regionale, l’esecuzione delle delibere adottate dagli organi nazionali e regionali;

    d)          curare, sotto la propria responsabilità il settore amministrativo e finanziario della gestione del comitato, provvedendo alla compilazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale prima di trasmetterlo, nei termini indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale, al Segretario Generale dell’Associazione per l’inserimento nel bilancio nazionale;

    e)             convocare, presiedere e fissare l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato e dell’Assemblea Regionale;

    f)            sottoscrivere, i documenti e gli atti imputabili al Comitato Regionale, particolarmente quelli comportanti impegni di spesa, del quale si assume la responsabilità con l’apposizione della firma stessa;

    g)            presenziare, per quanto possibile, alle competizioni svolte sul territorio regionale al fine di relazionare, se necessario, lo svolgimento delle stesse al Consiglio Direttivo Nazionale;

    h)          curare l’organizzazione, da parte del Comitato Regionale e sotto la propria responsabilità, di almeno un aggiornamento semestrale concernente ogni disciplina ricadente nell’ambito di interesse regionale dell’Associazione;

    i)          operare in qualsiasi altro modo e maniera al fine di contribuire al soddisfacimento dei fini istituzionali dell’Associazione così come individuati nello statuto e nelle norme regolamentari di essa.

    Articolo 18  -  Vicepresidente del Comitato Regionale
    Il Vicepresidente del Comitato Regionale viene eletto dai soci della regione, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
    Il requisito essenziale per candidarsi a ricoprire la carica di Vicepresidente Regionale è determinato da un’anzianità minima ed ininterrotta di ventiquattro mesi, dall’ultima quota associativa pagata.
    Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, se impedito o assente, nello svolgimento di tutti i compiti previsti da questo regolamento.
    In caso di inerzia o manifesta incapacità del Presidente, accertata con parere conforme di almeno i 2/3 del Comitato Regionale e dei tre membri del settore Competitori operanti presso il Comitato stesso, il Vicepresidente sostituirà il Presidente per l’ordinaria amministrazione della Regione e dovrà convocare l’Assemblea con funzioni eligenti entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della declaratoria di destituzione del Presidente.

    Articolo 19 - Segretario del Comitato Regionale
    Il Segretario del Comitato Regionale viene eletto dai soci della regione, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
    Il requisito essenziale per candidarsi a ricoprire la carica di Segretario Regionale è determinato da un’anzianità minima ed ininterrotta di ventiquattro mesi, dall’ultima quota associativa pagata.
    Il Segretario del Comitato Regionale collabora con il Presidente nello svolgimento di tutti i compiti previsti da questo Regolamento.
    In particolare, egli è responsabile della tenuta del libro verbali del Comitato Regionale e dell’Assemblea Regionale, della tenuta della corrispondenza ordinaria e straordinaria, della tenuta dei libri contabili.
    E’ facoltà del Presidente del Comitato Regionale attribuire al Segretario mansioni esecutive, di organizzazione e di gestione secondo le necessità.

    Articolo 20  - Vacanza improvvisa di una carica sociale
    Qualora il Presidente, il Vicepresidente Vicario o il Segretario Generale venissero a mancare per espulsione, dimissioni o decesso, il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà nella persona del Presidente pro-tempore alla convocazione dell’Assemblea straordinaria per procedere all’elezione del Socio in sostituzione; l’Assemblea straordinaria come sopra descritta dovrà riunirsi entro sessanta giorni dalla pervenuta notizia al Consiglio Direttivo Nazionale dell’evento occorso.
    Qualora venga a mancare il Secondo Vicepresidente per espulsione, dimissioni o decesso si procederà alla sua sostituzione secondo la procedura prevista per la nomina ex art. 7 di questo Statuto.
    Qualora venga a mancare un Consigliere per espulsione, dimissioni o decesso si procederà alla sua sostituzione con il Socio che abbia ottenuto alle precedenti elezioni il maggior numero di suffragi dopo il decimo eletto; in caso di esaurimento della graduatoria si procederà alla convocazione dell’Assemblea straordinaria nei termini e secondo quanto previsto dal comma I di questo articolo.
    In caso di sostituzione di uno degli appartenenti al Consiglio di Presidenza nel Consiglio Direttivo Nazionale, questi sarà automaticamente sostituito dal nuovo membro avente diritto.
    Qualora venga a mancare per espulsione, dimissioni o decesso un membro del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà alla sostituzione in base a quanto previsto da questo Statuto per le relative nomine negli art. 11 e 12.

    Articolo 21 -   Iscrizioni all’ANMB
    Possono entrare a far parte dell’Associazione in veste di Socio tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano superato con successo l’esame per l’ottenimento della qualifica professionale di maestro di ballo secondo le modalità e salvo le eccezioni previste dal Regolamento Tecnico, senza pregiudizio di razza, sesso, religione, credo politico e condizione sociale.
    Il Consiglio Direttivo Nazionale potrà, a proprio insindacabile giudizio, respingere la domanda di iscrizione all’Associazione con provvedimento non motivato.
    Tutti i Soci ANMB, sia effettivi che onorari, sono tenuti a rispettare lo Statuto dell’Associazione, il Regolamento Generale, quello Tecnico e gli altri regolamenti e quant’altro deliberato dagli organi sociali.

    Articolo 22  - Esami
    La qualifica di maestro di ballo si ottiene dopo aver superata una prova di esame, a libera scelta, tra quelle previste dal Regolamento Tecnico, secondo le modalità in esso indicate e con le eccezioni da esso previste.
    Con il superamento di questa prova l’aspirante professionista assumerà la qualifica di maestro di ballo nella specialità prescelta ed entrerà a far parte dell’Associazione in qualità di Socio effettivo.
    Di norma gli esami si svolgono presso la sede sociale secondo un calendario fissato dal Consiglio di Presidenza e pubblicato sulla rivista sociale “
    La Danza”; potranno essere autorizzate, dal Consiglio di Presidenza, sessioni straordinarie e sedi decentrate secondo le modalità previste dal Regolamento Tecnico.

    Articolo 23  - Quote di iscrizione, tasse di esami e quote sociali
    All’atto dell’iscrizione all’Associazione il nuovo Socio dovrà versare la quota di iscrizione, la tassa di esame e la quota sociale annua nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale e con le modalità indicate nel Regolamento Generale.
    Tutti i Soci ANMB sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.
    Il mancato versamento della quota sociale costituisce giusta causa di diffida ed eventualmente, di espulsione ex art. 25, lett. a) e lett. c) di questo Statuto.

    Articolo 24 -   Dimissioni e riammissioni del Socio
    La qualifica di Socio effettivo si perde per dimissioni inviate al Presidente a mezzo di raccomandata a/r.
    Il Socio dimissionario potrà essere riammesso su richiesta in seno all’Associazione, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale.

    Articolo 25 -   Sanzioni disciplinari e riammissione del Socio
    Le sanzioni disciplinari a carico del Socio vengono comminate dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo quanto previsto dal Regolamento Generale e sono:

    a)            diffida;

    b)            diffida per pubblicità ingannevole, intendendosi come tale anche quella del Socio che si attribuisce titoli non acquisiti o acquisiti da altri;

    c)             espulsione motivata per:

    1.       gravi motivi comportamentali in contrasto con lo Statuto e il Regolamento Generale o quant’altro deliberato dall’Associazione o con le norme dello Stato che regolano le Associazioni;

    2.       attività palesemente contraria agli interessi dell’Associazione;

    3.       comportamento immorale penalmente sanzionato;

    4.       perdita dei diritti civili;

    5.       comportamento che giustifichi la comminazione di una terza diffida in capo al soggetto che già ne ha ricevute due ex lett. a) e b) di questo articolo.

    Il Socio espulso, su propria richiesta, verrà riammesso nell’Associazione previo parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo Nazionale e con le modalità dallo stesso stabilite.
    Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale che comminano le sanzioni previste dal presente articolo, il Socio può inviare con lettera raccomandata a/r proprie delucidazioni e deduzioni al Consiglio Direttivo Nazionale stesso entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata a/r comunicante la sanzione comminata e il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà riprendere in esame la sanzione comminata alla luce di quanto espresso dal Socio nel corso della prima riunione successiva al ricevimento della raccomandata a/r.
    In caso la sanzione comminata secondo il dettato del comma precedente sia l’espulsione, il Socio espulso potrà ricorrere all’Assemblea Generale dei Soci entro i trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento ed essa, nel corso della prima seduta successiva, esaminerà il ricorso del Socio deliberando a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

    Articolo 26  - Iscrizioni ad altre Associazioni
    Il Socio ANMB potrà iscriversi anche ad altre Associazioni di professionisti italiane ed estere del ballo e della danza previo nulla osta del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione e potrà assumere in esse cariche sociali solo dopo aver ottenuto espresso e specifico consenso dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale.
    In ogni caso, l’iscrizione contemporanea a più Associazioni ex I comma di questo articolo dovrà conformarsi allo spirito delle lettere a), b) e g) dell’art. 3 del presente Statuto.

    Articolo 27 -   Proprietà dell’Associazione
    L’Associazione è proprietaria di una rivista professionale denominata “La Danza” che costituisce il tramite informativo tra l’Associazione stessa e i Soci. Il legale rappresentante di questa proprietà, giusto il disposto del 3° comma dell’art. 4 della legge 47/1948 è il Presidente pro-tempore.
    Il Direttore Responsabile della rivista, viene nominato dal legale rappresentante dell’Associazione, su conforme parere del Consiglio Direttivo Nazionale.
    L’Associazione è inoltre titolare di due logo, quali segni di identità di essa e per i quali gode del diritto di tutela inibitoria, del diritto alla salvaguardia, del diritto alla chiarezza e non confondibilità così come tutelati dalle norme dallo Stato.

    Articolo 28  - Patrimonio sociale
    Il patrimonio sociale dell’ANMB è costituito da:

    a)                          i beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione;

    b)                          le quote sociali ordinarie e straordinarie;

    c)                          le quote di partecipazione agli esami;

    d)                          le iscrizioni all’Associazione;

    e)                          da ogni altra eventuale entrata.

    Tutti i Soci che cessino a qualsiasi titolo di far parte dell’Associazione non possono in nessun caso vantare diritto alcuno sul patrimonio sociale, salvo quanto previsto dall’art. 27 del presente Statuto.

    Articolo 29  - Rimborso spese e compensi
    Qualsiasi carica, ufficio o incarico a chiunque attribuito dall’Assemblea, dal Presidente pro-tempore o dal Consiglio Direttivo Nazionale dà diritto all’esecutore di ricevere il rimborso spese e il gettone di presenza o adeguato compenso così come stabilito con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e previsto dal Regolamento Generale.

    Articolo 30  - Esercizio sociale e bilancio
    L’esercizio sociale dell’Associazione Nazionale Maestri di Ballo va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
    Annualmente il Segretario Amministrativo predispone un conto consuntivo ed un conto preventivo, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
    Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo Nazionale, li sottoporrà alla ratifica dell’Assemblea Generale dei Soci.

    Articolo 31  - Atti ufficiali ANMB e documenti informativi
    I verbali di tutte le riunioni degli Organi dell’Associazione, sia statutari che non, costituiscono atti ufficiali, devono essere conservati nel “libro verbali” a cura del Segretario Amministrativo e pubblicati sull’organo di informazione professionale “La Danza”.
    I libri contabili, il “libro verbali” e gli altri atti e documenti dell’Associazione sono custoditi nei locali della sede sociale sotto la responsabilità del Segretario Amministrativo.

    Articolo 32  - World Dance Council
    Quale unico membro fondatore italiano del WDC, l’Associazione ha il diritto-dovere di detenere copia aggiornata dello Statuto e dei Regolamenti di questo organo onde essere costantemente a conoscenza e in linea con la sua impostazione sociale e professionale.

    Articolo 33  -  Consiglio Italiano di Danza Sportiva (CIDS) ex Official  Board (OB)
    Tra l’Associazione Nazionale Maestri di Ballo (ANMB) e la Federazione Italiana Professionisti della Danza (FIPD), quali due uniche Associazioni fondatrici e riconosciute del World Dance Council (WDC) e la Federazione Italiana Tecnici Danza Sportiva (FITD) è costituito un ufficio di rappresentanza denominato “Consiglio Italiano di Danza Sportiva” (CIDS), con lo scopo di rappresentare le tre Associazioni presso il WDC stesso.

    Il CIDS opera secondo il proprio Statuto e Regolamento.

    Articolo 34  - Soci onorari
    Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio onorario dell’Associazione a coloro, Soci effettivi e non, che avranno dimostrato altre doti di idoneità, maestria e talento o che si siano resi meritevoli di stima e riconoscenza per opere e servigi resi all’Associazione e al ballo in genere, sia in campo nazionale che internazionale.
    Il Socio effettivo, divenuto Socio onorario, ha gli stessi diritti e doveri del Socio effettivo, con esclusione del versamento della quota sociale.

    Articolo 35  - Regolamento Generale
    Il Consiglio Direttivo Nazionale emanerà, entro trenta giorni dall’approvazione del presente Statuto, il Regolamento Generale dell’Associazione.
    Nel Regolamento Generale verranno stabiliti tutti gli specifici criteri che dovranno essere seguiti per:

    a)                          convocazione delle Assemblee;

    b)                          convocazione degli Organi dell’Associazione;

    c)                          nomine degli Organi Sociali, dei membri in rappresentanza e di chi altri necessario;

    d)                          elezioni assembleari;

    e)                          riunioni e deliberazioni degli Organi Sociali;

    f)                           riscossione delle quote sociali, delle quote di iscrizione e delle tasse di esame;

    g)                          procedure per l’attribuzione della qualifica di Socio Onorario;

    h)                          procedure per il ricorso al Collegio dei Probiviri e funzionamento dello stesso;

    i)                           procedure per la determinazione e l’ottenimento del rimborso spese e del compenso;

    j)                            modifiche di Statuto;

    k)                          quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione sia nei confronti di se stessa, che          dei Soci, che dei terzi.

    Articolo 36  -  Regolamento Tecnico
    Il Consiglio Direttivo Nazionale emanerà, entro trenta giorni dall’approvazione del presente Statuto, il Regolamento Tecnico dell’Associazione, concernente gli aspetti tecnici e di esecuzione del ballo, nonché i programmi ufficiali cui ogni Socio dovrà attenersi nell’esercizio della professione.
    In particolare, il Regolamento Tecnico tratterà dei seguenti argomenti:

    a)                          determinazione e svolgimento delle prove di esame;

    b)                          organizzazione e svolgimento dei campionati professionisti;

    c)                          individuazione del Collegio Giudicante in gara;

    d)                          individuazione e determinazione dei compiti del Direttore di Gara e dei suoi collaboratori;

    e)                          individuazione e determinazione dei compiti del Verbalizzatore;

    f)                           individuazione e determinazione dei compiti del Presidente di Giuria;

    g)                          individuazione e determinazione dei compiti del Commissario di Pista;

    h)                          limitazioni alla facoltà di far parte dei Collegi Giudicanti in gara;

    i)                         limitazione alla facoltà di assumere in gara la qualifica di Direttore di Gara, Presentatore, D.J., Verbalizzatore, Commissario di Pista, Direttore di Giuria;

    j)                            procedure per l’attribuzione della qualifica di Maestro di Ballo prescindendo dal superamento del relativo esame;

    k)                          quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione sia nei confronti di se stessa, che dei Soci, che dei terzi.

    Articolo 37  - Modifiche di Statuto
    Il presente Statuto può in ogni momento essere modificato dall’Assemblea dei Soci su proposta pervenuta alla sede dell’Associazione con raccomandata a/r entro il trentuno gennaio di ogni anno e votata dall’Assemblea stessa con voto che esprima il parere favorevole di almeno i 2/3 dei Soci presenti.
    Per modificare gli art. 1 e 3 del presente Statuto, considerati fondamentali, sarà necessario il parere favorevole di almeno i 3/4 dei Soci presenti all’Assemblea. Le modifiche di Statuto, deliberate in base al dettato dei commi I e II del presente articolo, entreranno in vigore soltanto dopo l’approvazione dell’Autorità governativa vigilante.

    Articolo 38  - Scioglimento dell’Associazione
    Lo scioglimento dell’ANMB può avvenire con delibera dell’Assemblea che esprima il parere favorevole di almeno i 3/4 dei Soci presenti, oppure per esaurimento del termine.
    In caso di scioglimento il patrimonio sociale eventualmente residuato verrà devoluto con delibera dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, sentito l’organismo di controllo istituito ai sensi della L.662/96.

    Articolo 39 -   Dispute e controversie
    Per ogni disputa o controversia avente ad oggetto le norme stabilite nel presente Statuto, nel Regolamento Generale o Tecnico o deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale e quant’altro di provenienza dell’Associazione, una volta infruttuosamente tentata la via della conciliazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Probiviri, dovrà ricorrersi al giudizio arbitrale di un collegio formato da tre arbitri, di cui due nominati dall’attore e dal convenuto e un terzo nominato dagli altri due così come sopra individuati; in difetto di esecuzione di questa procedura, il Collegio Arbitrale potrà essere nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede dell’ANMB, adito da una delle due parti del giudizio.
    Qualora, nonostante il giudizio arbitrale, risulti comunque necessario adire l’Autorità Giudiziaria, essa si identifica sin d’ora in quella della circoscrizione del Tribunale nella cui competenza territoriale ricade la sede dell’Associazione.

    Articolo 40  - Norme integrative
    Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e della Repubblica Italiana.

    scarica   STATUTO ANMB

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