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    Regolamento Comitati Regionali
    dell’Associazione Nazionale Maestri di Ballo (ANMB)

    Approvato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 13 settembre 2006



    Articolo 1

    Generalità

    Il presente Regolamento stabilisce le norme e le procedure necessarie per il buon funzionamento dei Comitati Regionali.
    Ogni modifica o emendamento a questo Regolamento deve essere approvato da almeno i 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale (di seguito nominato anche come “CDN”).

    Articolo 2

    Norme per la convocazione dei Comitati Regionali

    I Comitati Regionali sono convocati in via ordinaria, con scadenza quadrimestrale, dal Presidente Regionale, tramite lettera ordinaria, telegramma, fax o e-mail da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione. Nella convocazione dovrà essere indicato chiaramente il luogo, la data e l’ora fissata per la prima e la seconda convocazione, la quale dovrà svolgersi almeno un’ora di distanza dalla prima, nonché l’ordine del giorno da discutere.
    I Comitati Regionali sono convocati in via straordinaria dal Presidente Regionale in proprio, da almeno i 2/3 dei membri del Comitato Regionale o dai 2/3 dei soci della Regione (per 2/3 si intende il risultato ottenuto arrotondando all’unità intera successiva qualora la parte decimale del calcolo sia uguale o superiore a 0,5) oppure dai 3 (tre) membri del settore Competitori.
    La convocazione dovrà avvenire tramite lettera ordinaria, da inviarsi almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata oppure con telegramma, fax o e-mail da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. Nella convocazione dovrà essere indicato chiaramente il luogo, la data e l’ora fissata per la prima e la seconda convocazione, la quale dovrà svolgersi almeno un’ora di distanza dalla prima, nonché l’ordine del giorno da discutere.

    Articolo 3

    Norme per il funzionamento dei Comitati Regionali

     
     

    I Comitati Regionali si considerano validamente costituiti in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri e dei 3 (tre) soci costituiti con la presenza del Presidente o del Vicepresidente, di un membro del Comitato e di uno dei 3 (tre) soci Competitori operanti presso il Comitato stesso.
    Il Presidente, in proprio o per richiesta di un membro del Comitato, può invitare alle riunioni altri soci di particolare esperienza e capacità, di ciò dovrà farsi menzione sul verbale della riunione.
    Il Comitato Regionale sarà presieduto dal Presidente e il Segretario attenderà alla verbalizzazione della riunione. Il menzionato verbale sarà inserito nel libro verbale e messo a disposizione dei soci della Regione stessa, che potranno liberamente consultarlo previo accordo con il Segretario.
    Inoltre il verbale della riunione deve essere inviato alla sede nazionale tramite e-mail.

     

    Articolo 4

    Norme per la convocazione della assemblea Regionale ordinaria

    L’Assemblea Regionale è convocata in via ordinaria, almeno una volta l’anno entro il mese di febbraio, dal Presidente Regionale, tramite lettera ordinaria, da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione. Nella convocazione dovrà essere indicato chiaramente il luogo, la data e l’ora fissata per la prima e la seconda convocazione, la quale dovrà svolgersi almeno un’ora di distanza dalla prima, nonché l’ordine del giorno da discutere.

    Articolo 5

    Norme per la convocazione della assemblea Regionale straordinaria

    L’Assemblea Regionale è convocata in via straordinaria dal Presidente Regionale in proprio, da almeno i 2/3 dei membri del Comitato Regionale o dai 2/3 dei soci della Regione (per 2/3 si intende il risultato ottenuto arrotondando all’unità intera successiva qualora la parte decimale del calcolo sia uguale o superiore a 0,5) oppure dai 3 (tre) membri del settore Competitori.
    La convocazione dovrà avvenire tramite lettera ordinaria, da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata. Nella convocazione dovrà essere indicato chiaramente il luogo, la data e l’ora fissata per la prima e la seconda convocazione, la quale dovrà svolgersi almeno un’ora di distanza dalla prima, nonché l’ordine del giorno da discutere.

     

    Articolo 6

    Norme per il funzionamento della Assemblea Regionale

    L’Assemblea Regionale si considera validamente costituita in prima convocazione, se presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto della regione. In seconda convocazione essa sarà, tuttavia validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vicepresidente ed almeno un socio della regione avente diritto.
    Il socio per accedere in Assemblea dovrà accreditarsi presentando la tessera sociale, ed esse in regola con il tesseramento per l’anno in corso.
    La presidenza dell’Assemblea sarà assunta dal Presidente Regionale. Nel caso egli non sia presente, per qualsivoglia motivo dal Vicepresidente Regionale.
    Il Segretario Regionale sarà il Segretario d’Assemblea. Qualora il Segretario Regionale sia impossibilitato ad essere presente, sarà sostituito da un Socio ritenuto idoneo a svolgere detta mansione, votato dall’Assemblea.
    In Assemblea ogni socio ha diritto di parola e di voto.

    Articolo 7

    Norme per il funzionamento della Assemblea Regionale eligente

    E’ compito del Comitato Regionale uscente indire, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine del mandato o alle dimissioni del Comitato stesso, le elezioni per la nomina del nuovo Comitato ed è compito del Presidente uscente convocare l’Assemblea Regionale con funzioni eligenti, secondo la procedura prevista all’art. 6 di questo Regolamento.
    L’Assemblea si considererà validamente costituita in prima convocazione se presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto della Regione, in seconda convocazione essa sarà comunque validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno uno dei soci aventi diritto della Regione.
    L’Assemblea Regionale in sede eligente farà proprie le norme e le regole previste nell’articolo 17 del Regolamento Generale.
    Il socio che intende candidarsi deve rispettare il disposto dell’art. 10 del Regolamento Generale previsto per questi casi.

    Articolo 8

    Ricorsi avverso lo svolgimento delle elezioni

    Allorquando si ritenga sussistano valide ragioni, può essere presentato ricorso motivato avverso lo svolgimento delle elezioni Regionali tramite raccomandata a/r, sottoscritta da uno o più soci della Regione, aventi diritto, presenti alle elezioni stesse, indirizzata al Presidente pro-tempore ANMB inviata entro e non oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi la data di svolgimento delle stesse.
    Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di detta raccomandata a/r, il Consiglio di Presidenza (di seguito nominato in questo Regolamento “CDP”) ANMB, qualora accerti la fondatezza del ricorso, provvederà a rimettere la questione al CDN il quale delibererà, entro i 30 (trenta) giorni successivi, gli eventuali provvedimenti in merito.

    Articolo 9

    Norma transitoria

    Entro 90 (novanta) giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli Organi Regionali dell’Associazione dovranno essere adeguati a quanto previsto nello stesso.

    Articolo 10

    Norma finale

    Per quanto non previsto in questo Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti della Repubblica Italiana, dello Statuto ANMB e dagli altri regolamenti emanati dal CDN.
    Tutte le delibere e le norme in vigore precedentemente all’entrata in vigore di questo Regolamento perdono efficacia se in contrasto con le sue statuizioni.

     
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