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Regolamento Generale
Approvato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 13 settembre 2006
Approvato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 23 giugno 2008
Modificato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 28 novembre 2008
Modificato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 14 ottobre 2009
Modificato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 10 febbraio 2010
PARTE I
Principi Generali
Articolo 1 – Generalità.
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Il presente Regolamento stabilisce le norme e le procedure necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione.
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Ogni modifica o emendamento a questo Regolamento deve essere approvata da almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale (di seguito nominato anche come CDN).
Articolo 2 - Comunicazioni tra soci e Associazione.
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Le comunicazioni intercorrenti tra i soci e gli organi dell’Associazione, quali: proposte di modifiche di Statuto, inserimento punti all’O.d.G. delle Assemblee, ricorso al Collegio dei Probiviri, ricorso avverso le sanzioni disciplinari e relative risposte, candidature ad organi nazionali dell’Associazione, dovrà avvenire tramite lettera raccomandata a/r.
Articolo 3 - Modifiche di Statuto.
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Entro il 1° gennaio di ogni anno i soci possono inviare alla sede dell’Associazione le proposte relative alle modifiche allo Statuto che ritengono opportuno proporre, le quali saranno vagliate dalla Commissione Modifiche Statuto.
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Allorché dette proposte saranno ritenute idonee, cioè non manifestamente contrarie agli interessi dell’Associazione e ai principi generali stabiliti dallo Statuto, queste saranno sottoposte alla valutazione del CDN per la delibera di presentazione all’assemblea generale.
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Nel caso la Commissione Modifiche Statuto non ritenga idonee le proposte inviate, provvederà a comunicare la propria decisione al proponente entro quindici giorni dall’esame delle stesse.
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Avverso la decisione della Commissione Modifiche Statuto, il proponente può presentare ricorso, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, al CDN, che deciderà entro i quindici giorni successivi.
Articolo 4 - Procedure e principi per la variazione e la gestione della sede.
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Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2 dello Statuto, in caso di inagibilità, inadeguatezza, non fruibilità e, comunque, non godibilità della sede il CDN, può delegare una o più persone, che provvederanno alla ricerca di nuova sede rispondente alle necessità dell’Associazione.
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Sarà compito del CDN, nella persona del Presidente, provvedere alla firma dei necessari contratti.
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In caso di necessità, di urgenza, o di particolare convenienza, il CDN può deliberare il trasloco della sede dell’Associazione in altri locali siti in Modena.
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La gestione della sede è affidata al CDN il quale provvederà a mantenerla in buono stato e confacente allo svolgimento di tutte le attività, nella stessa, previste.
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Per le opere di manutenzione straordinaria sarà necessaria specifica delibera del CDN, il quale, individuato le opere stesse autorizza le relative spese, dopo aver adeguatamente provveduto a un’appropriata indagine di mercato atta a individuare le ditte, società, imprese o qualsiasi altro soggetto in grado di effettuare le opere necessarie con il miglior rapporto qualità/prezzo.
Articolo 5 - Procedure e principi per la gestione del personale dipendente dell’Associazione.
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Il personale dell’Associazione sarà assunto, retribuito, e gestito secondo le norme di legge e regolamentari in materia; la responsabilità della gestione di detto personale spetta al Segretario Amministrativo, il quale dovrà, altresì, approvare qualsiasi periodo di permesso, retribuito e non, ferie e quant’altro necessario per una corretta gestione del personale stesso.
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Il personale assunto a tempo indeterminato, per svolgere tutte le funzioni previste in Segreteria, sarà formato da un numero appropriato di impiegati.
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Allorquando gli impiegati saranno superiori all’unità, uno di questi assumerà la qualifica di “Responsabile di Segretaria”.
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In situazioni di particolare necessità, potrà essere altresì assunto personale a tempo determinato oppure part-time.
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Per motivi contingenti, il CDN può incaricare uno o più soci, con adeguati requisiti, a prestare la propria opera presso la Segreteria dell’Associazione.
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Ai soggetti di cui sopra spetterà un compenso fissato di volta in volta dal CDN.
Articolo 6 - Quota sociale annua: termini e modi di versamento.
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Tutti i soci sono tenuti a versare annualmente la quota sociale entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento tramite versamento sul Conto Corrente Postale (14844419) oppure Conto Corrente Bancario intestato all’Associazione.
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L’ammontare della quota sociale è fissato annualmente dal CDN e pubblicato sull’organo d’informazione sociale «La Danza» e/o sui siti ufficiali dell’Associazione «www.anmb.net» «www.anmb.org», entro il 31 dicembre, precedente, quello cui si riferisce il pagamento.
Articolo 7 - Tasse di esame e quota di iscrizione.
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Contestualmente al ricevimento del diploma relativo alla qualificazione ottenuta, tutti i soci sono tenuti a versare la tassa d’esame.
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Allorché si tratta di nuovo socio, questi verserà anche la quota sociale e la quota d’iscrizione stabilita annualmente dal CDN.
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La tassa d’esame relativa alla specifica qualifica sarà stabilita dal CDN e pubblicata sull’organo d’informazione sociale «La Danza» e/o sui siti ufficiali dell’Associazione «www.anmb.net» «www.anmb.org».
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Le cifre indicate dal CDN devono, in ogni caso, intendersi comprensive di tutti gli oneri imposti dalle norme della Repubblica Italiana.
Articolo 8 - Socio insolvente.
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Il Socio insolvente al 31 gennaio, dell’anno cui si riferisce il pagamento come stabilito dall’articolo 6.1 di questo regolamento, perde il diritto di continuità.
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Il Socio insolvente al 31 gennaio, dell’anno cui si riferisce il pagamento, che ricopre una carica istituzionale, in organi nazionali o periferici, perde tale carica.
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Il Segretario Amministrativo, entro il 15 febbraio, dell’anno cui si riferisce il pagamento, comunica al Presidente e/o al primo Consiglio utile del CDN, l’elenco dei soci insolventi.
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Il Presidente e/o il CDN potranno decidere di inviare, ai soci insolventi, lettera ordinaria con notifica di sollecito.
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Il Socio che alla data 1° aprile, dell’anno cui si riferisce il pagamento, risulta insolvente perde la propria qualifica.
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Compete al Presidente e/o al CDN riammettere e riqualificare il socio insolvente.
Articolo 9 - Norme per la presentazione di candidature a cariche sociali elettive.
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Il socio che intende presentare la propria candidatura per una carica sociale nazionale elettiva deve avere una continuità associativa di almeno 5 anni con riferimento alla data della prima iscrizione e/o riammissione nell’Associazione.
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Il socio è tenuto a far pervenire, detta candidatura, al Presidente dell’Associazione, tramite lettera raccomandata a/r, almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento di detta Assemblea.
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Inerente alla candidatura per una carica sociale elettiva in organi periferici il socio deve avere almeno ventiquattro mesi di continuità associativa, con riferimento alla data della prima iscrizione e/o riammissione nell’Associazione.
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Il socio può far pervenire la candidatura in argomento, tramite lettera, raccomandata, fax, e-mail, sia alla Presidenza Nazionale, almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni, sia nel corso dell’Assemblea stessa purché prima dell’apertura delle procedure elettorali.
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Le candidature non possono essere presentate per lista ma soltanto singolarmente.
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In caso di elezioni di organi collegiali, il socio deve presentare la propria candidatura per l’organo nella sua collegialità e quindi specificare in sede di presentazione dei candidati il ruolo che intende ricoprire nello stesso, con la possibilità di candidarsi in tutte le cariche previste nell’organo in elezione.
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Di norma, il candidato deve essere presente all’Assemblea eligente. Solo per gravi e comprovati motivi, indipendenti dalla volontà del candidato stesso, si può procedere in sua assenza.
Articolo 9/bis – Incompatibilità
9/bis.1 Fatte salve le norme di cui all’articolo 26 dello Statuto, la carica di componente degli organi nazionali e periferici dell’Associazione è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale elettiva nazionale e periferica della stessa.
9/bis.2 Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma precedente è tenuto a optare per l’una o per l’altra delle cariche assunte entro dieci giorni dal verificarsi della condizione in argomento.
9/bis.3 In mancanza dell’opzione di che trattasi si perde la carica assunta per ultima.
9/bis.4 Le cariche sociali rimaste vacanti sono assegnate in relazione a quanto stabilito dalle norme Statutarie.
Articolo 10 – Ritiro dalle competizioni.
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Il ritiro dalle competizioni si ha allorquando il socio competitore comunica al CDN, con lettera ordinaria, fax, e-mail, la volontà di ritirarsi dalle competizioni indicandone la decorrenza.
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La notifica sarà pubblicata sull’organo d’informazione sociale «La Danza» e/o sui siti ufficiali dell’Associazione «www.anmb.net» «www.anmb.org».
Articolo 11 - Rimborso spese, gettone di presenza e compenso.
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Nel caso che al socio o altro soggetto siano conferiti compiti, funzioni o altro da parte dell’Associazione, chi riceve l’incarico, ha diritto a un rimborso spese in base alle certificazioni di spesa presentate.
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Nell’ipotesi che non siano presentate certificazioni di spese, il socio o altro soggetto riceverà un compenso in base a statuizione forfettaria stabilita dal CDN di volta in volta.
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Nella circostanza di partecipazione continua per il funzionamento degli Organi dell’Associazione e l’espletamento continuo di mansioni e compiti in nome di questa, a qualsiasi titolo detta partecipazione avviene, il socio o altro soggetto hanno diritto a un compenso o al gettone di presenza, il cui ammontare è fissato dal CDN.
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In coincidenza di incarichi eccezionali, attribuiti al socio o ad altro soggetto con delibera del CDN, potrà essere indicato il compenso riferito al caso specifico e inoltre, al termine del mandato potrà essere corrisposta un’indennità a titolo di liquidazione stabilita dallo stesso CDN caso per caso.
PARTE II
Costituzione e funzionamento degli Organi Sociali
Articolo 12- Norme per la richiesta, da parte dei soci, di trattazione di argomenti nel corso dell’Assemblea Generale Nazionale.
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I soci che intendono sottoporre argomenti all’attenzione dell’Assemblea Generale debbono inviare al CDN specifica richiesta di inserimento nell’O.d.G. degli stessi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
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Il CDN provvederà a quanto richiesto inserendo l’argomento nel corso della trattazione del punto “varie ed eventuali”.
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Il CDN ha facoltà di non ottemperare a quanto previsto dal precedente comma di questo articolo solo nel caso in cui la proposta presenta caratteristiche di evidente incongruenza, non chiarezza, non coerenza o incompatibilità con i fini e gli scopi istituzionali dell’Associazione. In questo caso, provvederà a comunicare immediata notizia dell’impossibilità dell’inserimento all’interessato, tramite fax, e-mail, seguito poi da lettera raccomandata a/r contenente le specificazioni dei motivi che hanno portato al rifiuto.
Articolo 13 - Norme per la convocazione dell’Assemblea Generale Nazionale ordinaria.
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L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione entro il trenta aprile di ogni anno.
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La convocazione avviene mediante la pubblicazione della stessa sull’organo d’informazione sociale «La Danza», sui siti ufficiali dell’Associazione «www.anmb.net» «www.anmb.org», oppure con lettera ordinaria inviata al singolo socio, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea.
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La convocazione dovrà indicare chiaramente la data, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, la quale dovrà svolgersi ad almeno un’ora di distanza dalla prima, nonché l’ordine del giorno dell’Assemblea.
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Per tutti i Soci richiedenti, il CDN può fornire, quando disponibile, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prima della data fissata dell’Assemblea. Tali documenti, in ogni caso, saranno distribuiti a tutti i soci il giorno in cui avrà luogo l’Assemblea.
Articolo 14 - Norme per la convocazione dell’Assemblea Generale Nazionale straordinaria.
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L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione in proprio, per richiesta di 1/3, dei Soci effettivi, oppure da 2/3 del CDN, tramite lettera ordinaria inviata almeno trenta giorni prima dello svolgimento della stessa.
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La convocazione dovrà indicare chiaramente la data, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, la quale dovrà svolgersi ad almeno un’ora di distanza dalla prima, nonché l’ordine del giorno dell’Assemblea.
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L’Assemblea ha il compito di deliberare su quanto inserito all’O.d.G. da chi ha richiesto la convocazione e su quant’altro inserito nello stesso.
Articolo 15 - Norma per la convocazione dell’Assemblea Nazionale elettiva.
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La convocazione dell’Assemblea elettiva sarà comunicata a tutti i soci con diritto di voto, tramite lettera ordinaria inviata almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della stessa Assemblea.
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Sono ammessi al voto i soci che alla data dell’indizione dell’Assemblea elettiva risultano in regola con la quota sociale annuale.
Articolo 16 - Norme per il funzionamento delle Assemblee Nazionali ordinarie e straordinarie.
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Il socio per accedere in Assemblea dovrà accreditarsi presentando la tessera sociale e essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso.
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La presidenza dell’Assemblea sarà assunta dal Presidente dell’Associazione, oppure, da persona da lui delegata, previo parere favorevole dell’Assemblea stessa.
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Il Segretario d’Assemblea sarà il Segretario Generale dell’Associazione o, se impossibilitato da persona idonea votata dall’Assemblea.
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In Assemblea ogni socio ha diritto di parola e di voto secondo i termini indicati nei commi successivi.
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Le relazioni del Presidente, del Vicepresidente Vicario, del Segretario Generale e dei membri del CDN, non potranno superare il limite di trenta minuti, con possibilità di replica eventuale di quindici minuti.
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L’intervento dei singoli soci non potrà superare il limite di 5 minuti, con possibilità di replica eventuale di 3 minuti.
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In casi di particolare interesse della collettività dei soci, il Presidente potrà autorizzare il prolungamento dei termini sopra indicati.
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L’Assemblea dovrà discutere e deliberare, sui singoli punti all’ordine del giorno, con la cronologia in questo riportato.
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Il socio non può votare per delega.
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I Soci onorari hanno diritto di partecipazione e di parola all’Assemblea, ma non di voto, salvo quando la qualifica di Socio onorario è rivestita da un soggetto già Socio effettivo.
Articolo 17 - Norme per il funzionamento delle Assemblee Nazionale Eligendi.
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L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, con funzioni eligendi si considera validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci, aventi diritto, mentre in seconda convocazione si prescinderà dal numero degli stessi e si dichiarerà, in ogni caso, valida l’Assemblea.
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Il socio per accedere in Assemblea dovrà accreditarsi presentando la tessera sociale, ed essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso.
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Allorquando i membri dell’organo sono uscenti per scadenza di mandato, all’apertura dei lavori, il Presidente pro-tempore, proporrà all’Assemblea di nominare, con votazione palese, un socio, ritenuto idoneo, e non candidato a nessuna carica elettiva, il quale avrà il compito di presiedere e dirigere l’Assemblea.
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Il Presidente incaricato dovrà immediatamente provvedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale, nella persona di un Presidente di seggio e da due a sei scrutinatori, tra i quali il socio con maggiore anzianità di iscrizione nell’Associazione assumerà le funzioni di Vicepresidente di seggio e quello con minore anzianità di iscrizione nell’Associazione assumerà le funzioni di Segretario di seggio.
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I candidati alle cariche in elezione non potranno far parte dell’Ufficio Elettorale.
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Ogni singolo membro dell’Ufficio Elettorale dovrà ottenere il parere favorevole dell’Assemblea, espresso con votazione palese.
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Il Presidente incaricato, provvederà a consegnare al Presidente di seggio le schede di votazione, di differente colore per i suffragi del Presidente, del Vicepresidente Vicario, del Segretario Generale e dei Consiglieri.
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La scheda di votazione per i Consiglieri sarà unica, mentre quelle per le altre cariche saranno singole.
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Il Presidente di seggio, coadiuvato se necessario dal Vicepresidente di seggio, provvederà ad apporre la propria firma o sigla su ogni singola scheda. Una volta completata questa operazione, tutti i soci saranno chiamati in ordine alfabetico per cognome a ritirare le schede elettorali dalle mani degli scrutinatori, i quali annoteranno sull’apposito elenco l’avvenuto ritiro.
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Durante queste operazioni preliminari, l’Assemblea potrà continuare la discussione e la deliberazione dei punti all’ordine del giorno.
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Terminate le operazioni preliminari e avvenuta la presentazione dei candidati, i quali, avranno a loro disposizione, 5 (cinque) minuti per argomentare la loro candidatura, i soci procederanno alle operazioni di voto indicando sulle schede le preferenze accordate rispettando le seguenti modalità:
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Per le cariche di Presidente, Vicepresidente Vicario e Segretario Generale, l’elettore scrive sulla scheda preposta il cognome e il nome, altrimenti solo il cognome qualora il candidato sia univocamente identificabile, al quale intende accordare la propria preferenza;
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Sull’unica scheda dove è prevista la votazione dei Consiglieri, l’elettore dovrà contrassegnare con una croce (x) a fianco o sul nome del candidato al quale intende esprimere la preferenza; questa/e vanno da un minimo di 1 (uno) al numero massimo dei Consiglieri previsti per l’organo in elezione.
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Le schede, così compilate e chiuse, devono essere consegnate al Presidente o al Vicepresidente di seggio.
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Completata anche questa operazione, il Presidente di seggio provvederà all’apertura delle urne e gli scrutinatori provvederanno allo spoglio delle schede, esplicando le operazioni di voto, alla fine delle quali il Presidente di seggio comunicherà al Presidente incaricato l’esito delle votazioni, nel modo seguente:
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spoglio delle schede per la carica di Presidente, comunicazione ufficiale all’Assemblea del risultato, quindi proclamazione del Presidente;
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spoglio delle schede per la carica di Vicepresidente Vicario, comunicazione ufficiale all’Assemblea del risultato, quindi proclamazione del Vicepresidente Vicario;
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spoglio delle schede per la carica di Segretario Generale, comunicazione ufficiale all’Assemblea del risultato, quindi proclamazione del Segretario Generale;
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spoglio delle schede per la carica di Consigliere, comunicazione ufficiale all’Assemblea del risultato, quindi proclamazione dei Consiglieri.
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Le schede votate per l’elezione di una carica sociale, non inserite nelle apposite urne predisposte per le varie cariche, saranno considerate nulle e riportate nel verbale dell’Assemblea.
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Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi.
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In caso di parità di suffragi tra candidati per le cariche di Presidente, Vicepresidente Vicario e Segretario Generale si procederà ad una nuova votazione e nel caso di ulteriore parità sarà proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
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In caso di parità di suffragi tra candidati per la carica di Consigliere tra eventuali pari meriti per l’ultimo posto disponibile previsto dall’organo in votazione, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
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Il Presidente incaricato, dopo aver comunicato ufficialmente tutti i dati dell’elezione all’Assemblea cesserà le sue funzioni e la Presidenza della stessa sarà assunta dal Presidente pro-tempore eletto.
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Nel caso in cui si presenti un solo candidato a concorrere per l’elezione di Presidente, di Vicepresidente Vicario, di Segretario Generale per scadenza di mandato o per previsione del 1° comma dell’art.20 dello Statuto si potrà procedere per richiesta dell’interessato e con accettazione da parte dell’Assemblea, a votazione palese per alzata di mano.
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Qualora si proceda secondo la previsione del 1° comma dell’art.20 dello Statuto concernente il Presidente, l’Assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente Vicario.
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Allorché anch’egli concorre alla carica di Presidente, l’Assemblea sarà presieduta dal Segretario Generale.
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Quando, anche il Segretario Generale sia candidato alla carica di Presidente, l’Assemblea sarà presieduta da altro socio eletto dall’Assemblea.
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Il Presidente incaricato ha facoltà di avvalersi di un socio di sua fiducia al fine di redigere un verbale dell’Assemblea da mettere agli atti.
Articolo 18 – Norme per le votazioni dell’Assemblea Nazionale.
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L’Assemblea delibera di norma a maggioranza dei presenti (metà più uno), salvo la necessità di particolari quorum previsti dallo Statuto o dai Regolamenti.
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Di regola, l’Assemblea procede a votazione palese per alzata di mano.
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La votazione a scrutinio segreto è riservata alla votazione sulle persone, salvo, quando l’interessato fa espressa richiesta di votazione palese e l’Assemblea accetta.
Articolo 19 – Norme per la convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
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Il CDN è convocato dal Presidente pro-tempore dell’Associazione in via ordinaria tramite lettera raccomandata a/r, telegramma, fax o e-mail da inviarsi almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione.
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Nella convocazione deve essere espressamente indicato la data, il luogo, l’ora della prima e della seconda convocazione, la quale dovrà svolgersi almeno a un’ora di distanza della prima, nonché l’ordine del giorno e l’eventuale ora di termine della riunione.
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Il CDN è convocato, in via straordinaria, dal Presidente in proprio oppure per richiesta di almeno 5 membri del CDN stesso, tramite lettera raccomandata a/r da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione, oppure telegramma, fax o e-mail da inviarsi almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento della riunione.
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Nella convocazione deve essere espressamente indicato la data, il luogo l’ora della prima e della seconda convocazione, la quale dovrà svolgersi almeno a un’ora di distanza della prima, nonché l’ordine del giorno e l’eventuale ora di termine della riunione.
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Il CDN si considera validamente costituito sia in prima che in seconda convocazione se presente la metà più uno dei membri con l’obbligo della presenza del Presidente pro-tempore oppure del Vicepresidente Vicario oppure del Segretario Generale.
Articolo 20 – Norme per le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.
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Il CDN di norma delibera a maggioranza dei presenti.
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Nei casi di seguito specificati, o quando l’importanza dell’argomento giustifichi una maggioranza più qualificata, il CDN delibera secondo il parere favorevole di 2/3 dei presenti; in caso si ricada in questa ipotesi, dovrà di ciò darsi notizia nella convocazione:
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Espulsione del socio;
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Riammissione del socio espulso;
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Ricorsi avverso l’espulsione del socio;
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Modifiche ed emendamenti al Regolamento Generale;
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Modifiche ed emendamenti al Regolamento Tecnico;
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Modifiche ed emendamenti al Regolamento Comitati Regionali.
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In caso di parità di votazioni, prevarrà il voto del Presidente pro-tempore.
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Di regola, il CDN procede a votazione palese. La votazione a scrutinio segreto è riservata alla votazione sulle persone, salvo quando diversamente richiesto dall’interessato.
Articolo 21 – Norme per la convocazione del Consiglio di Presidenza.
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Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente pro-tempore tramite lettera raccomandata a/r da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione, oppure tramite telegramma, fax o e-mail da inviarsi almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento della riunione.
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Nella convocazione deve essere espressamente indicato la data, il luogo, l’ora della prima e della seconda convocazione, la quale dovrà svolgersi almeno ad un’ora di distanza della prima, nonché l’ordine del giorno e l’eventuale ora di termine della riunione.
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Il Consiglio di Presidenza si considera validamente costituito sia in prima che in seconda convocazione se presente la metà più uno dei membri con l’obbligo della presenza del Presidente pro-tempore o del Vicepresidente Vicario o del Segretario Generale.
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In relazione a quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 7 dello Statuto, il CDN, fatta salva la ratifica da parte dello stesso nella prima riunione utile, stabilisce che il CDP è delegato a assumere tutte quelle decisioni la cui operosità richiede un provvedimento d’urgenza e l’onere economico, qualora sussista, non superi una spesa oltre euro 5.000,00=.
Articolo 22 - Norme per la nomina del Vicepresidente.
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Il Vicepresidente è nominato, per proposta del Presidente, dal CDN alla prima riunione utile dall’insediamento o entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica per dimissioni, espulsione o altro accadimento del Secondo Vicepresidente in carica.
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Il Vicepresidente può, altresì, essere rimosso dal proprio ufficio con delibera del Presidente dell’Associazione, ratificata dal CDN nella prima seduta utile.
Articolo 23 - Norme per la costituzione del Collegio dei Probiviri.
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Nella prima riunione utile dall’insediamento, il CDN procede alla nomina dei membri del Collegio dei Probiviri, in numero di 3, scelti tra i soci con un’anzianità di Associazione superiore ai 10 anni e un’età anagrafica non inferiore ai cinquanta anni.
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Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.
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I Membri del Collegio dei Probiviri decadono con l’esaurimento del mandato del CDN che li ha nominati.
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In caso di dimissioni, espulsione o decesso del socio membro del Collegio dei Probiviri, il CDN provvederà alla sua sostituzione entro i trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento.
Articolo 24 - Norme per il ricorso al Collegio dei Probiviri e per il suo funzionamento.
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Il socio o i soci che ritengono necessario ricorrere al Collegio dei Probiviri in base al dettato dell’art.13 dello Statuto, debbono inviare in sede ANMB lettera raccomanda a/r, indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri, dove si espongono i motivi del ricorso, la parte o le parti contro di cui si ricorre e gli eventuali articoli dello Statuto, del Regolamento Generale, del Regolamento Tecnico, del Regolamento Comitati Regionali o di qualsiasi altra delibera degli Organi Sociali.
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Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, il Presidente del Collegio dei Probiviri provvederà a riunire il Collegio stesso e a sottoporre alla sua attenzione il ricorso inviato.
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Il Collegio può deliberare immediatamente o provvedere a convocare, entro i quindici giorni successivi, la parte o le parti ricorrenti e contro di cui si ricorre.
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Una volta esaurita l’istruttoria, il Presidente del Collegio dei Probiviri comunica alle parti interessate la decisione assunta.
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Il Collegio delibera a maggioranza dei membri.
Articolo – 24/bis Clausola compromissoria.
24/bis.1 Premesso che al socio non è consentito ricorrere in prima istanza alla giustizia esterna, per ogni controversia, esclusa quella a carattere patrimoniale, tra un Socio e il Consiglio Direttivo Nazionale o Soci tra loro avente come oggetto le norme disposte dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale stesso, nonché quella riguardante l’attività professionale, una volta tentata infruttuosamente, dal Collegio dei Probiviri, la via della conciliazione, le parti potranno ricorrere al giudizio di un Consiglio Arbitrale.
24/bis.2 Il Collegio Arbitrale è formato da tre Arbitri di cui: due nominati, rispettivamente dall’attore e dal convenuto, e un terzo nominato dagli altri due così come sopra individuati;
24/bis.3 Semmai non si trovi un accordo sulla nomina del Collegio Arbitrale, questi potrà essere pronunciato, a spese del richiedente, dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede dell’Associazione Nazionale Maestri di Ballo.
24/bis.4 Nel caso che, nonostante il giudizio del Collegio Arbitrale, una delle parti intenda ricorrere all’Autorità Giudiziaria, essa si identifica, sin d’ora, in quella della circoscrizione del tribunale nella cui competenza territoriale ricade la sede dell’Associazione Nazionale Maestri di Ballo.
Articolo 25 - Norme per la nomina del Direttore Responsabile dell’organo di informazione sociale «La Danza».
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Il CDN, nella prima riunione utile dall’insediamento, per proposta del Presidente pro-tempore, nomina il Direttore Responsabile della rivista sociale «La Danza».
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Il Direttore Responsabile rimane in carica fino all’esaurimento del mandato del CDN che lo ha nominato.
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Su proposta del Presidente pro-tempore, il CDN, può provvedere in ogni momento alla sostituzione del Direttore Responsabile.
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Qualora il Presidente pro-tempore per dimissioni, espulsione o decesso non ricopra più la carica istituzionale, decade anche la nomina del Direttore Responsabile da lui proposto.
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Tutte le variazioni dei nominativi sia del Presidente pro-tempore sia del Direttore Responsabile devono essere comunicate tempestivamente agli organi competenti affinché prendano nota degli avvenuti cambiamenti.
Articolo 25/bis - Socio Onorario.
25/bis.1 Il titolo di Socio Onorario può essere revocato dal CDN in qualsiasi momento con provvedimento non motivato.
25/bis.2 Il Socio Onorario che perde tale riconoscimento per acquisire il titolo di Socio Effettivo, deve presentare richiesta scritta tramite raccomandata A/R al Presidente ANMB, il quale alla prima riunione utile porrà in votazione detta richiesta al CDN per l’approvazione.
PARTE III
Organi Ausiliari
Articolo 26 – Generalità.
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Sono Organi ausiliari: il Settore Competitori e le Commissioni Tecniche il cui funzionamento è deliberato dal CDN.
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Si considerano, altresì, Organi Ausiliari dell’Associazione tutti quelli che, pur non essendo previsti nello Statuto, risultano in ogni caso nnecessari o utili per il buon funzionamento dell’Associazione.
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Tutti gli Organi Ausiliari possono essere rimossi dalla loro mansione con delibera del CDN.
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Posto che l’Organo Ausiliare sia nominato dal Presidente, sarà lo stesso oppure il CDN a decretarne la fine del mandato.
Articolo 27 - Assistente della Presidenza.
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A proprio insindacabile giudizio il Presidente pro-tempore può avvalersi, di una persona di sua fiducia, la quale, assumerà la qualifica di “Assistente della Presidenza”.
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L’Assistente della Presidenza svolgerà tutte le mansioni a lui delegate dal Presidente pro-tempore e rimane in carica fino all’esaurimento del mandato di chi lo ha nominato.
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In qualsiasi momento il Presidente pro-tempore può revocare detta carica.
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Allorquando presente, egli ha il solo diritto di parola.
Articolo 28 - Commissione per le Modifiche di Statuto e Regolamento Generale.
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E’ compito del CDN nominare, alla prima riunione utile dall’insediamento, la Commissione Modifiche Statuto e Regolamento Generale, composta di 5 membri scelti tra i soci di provata esperienza e capacità, nella quale uno di essi svolge la funzione di Presidente.
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La Commissione provvederà all’esame delle proposte sulle Modifiche di Statuto secondo il dettato dell’articolo 4 di questo Regolamento.
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Il CDN provvederà a sostituire, entro la prima riunione utile, il membro della Commissione che avrà esaurito le proprie funzioni per dimissioni, espulsioni o decesso.
Articolo 28/bis – Uso dei loghi associativi.
28/bis.1 In relazione al disposto di cui al 2° comma dell’articolo 27 dello statuto, il socio che per un qualsiasi evento sportivo o di altro genere, desidera usare i loghi dell’associazione, è obbligato a chiedere il nulla osta scritto alla Presidenza Nazionale.
28/bis.2 Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al socio che per pubblicizzare la propria attività professionale desideri avvalersi dei loghi associativi.
PARTE IV
Norme Transitorie e finali
Articolo 29 - Norma transitoria.
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Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli organi centrali e periferici dell’Associazione dovranno essere adeguati a quanto previsto in questo.
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Gli organi che rispondono solo parzialmente alla previsione del presente Regolamento dovranno essere adeguati solo nella parte non rispondente.
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Posto che siano integrati organi collegiali, i nuovi eletti o nominati cesseranno dalla carica in concomitanza con la cessazione dei membri non rinnovati.
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Tutti i soci che ricoprono cariche nell’Associazione in base a previsioni precedenti e differenti da questo Regolamento continueranno a ricoprire il proprio incarico fino a quando non si procederà a nuove elezioni o nomine rispondenti alle norme dello stesso e comunque non oltre il termine previsto dal 1° comma di questo articolo.
Articolo 30 - Norma finale.
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Per quanto non previsto in questo Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti della Repubblica Italiana, dallo Statuto ANMB e dagli altri regolamenti emanati dal CDN.
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Tutte le delibere e le norme in vigore precedentemente all’entrata di questo Regolamento perdono efficacia se in contrasto con le sue statuizioni.
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