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    Regolamento Tecnico

    Approvato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 13 settembre 2006

    Modificato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 2 settembre 2008

    Modificato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 28 novembre 2008

    Modificato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 10 febbraio 2010

     

    PARTE I

    Norme generali e regole per le Competizioni

    Articolo 1 - Generalità

      1. Il presente Regolamento stabilisce le norme che regolano le procedure per l’entrata nell’Associazione e l’avanzamento professionale del socio, nonché quanto necessario per lo svolgimento delle attività dell’Associazione stessa secondo quanto previsto dall’art. 3, lettere d) e) f) dello Statuto.

      2. In questo Regolamento sono altresì stabilite tutte le procedure necessarie allo svolgimento di competizioni ricadenti nella competenza dell’Associazione, come pure le norme comportamentali che il socio è tenuto a rispettare nello svolgimento delle proprie attività professionali.

      3. Ogni modifica o emendamento a questo Regolamento deve essere approvato da almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale (di seguito nominato anche come CDN).

     

    Articolo 2 - Competizioni

      1. Le competizioni ricadenti come organizzazione nella competenza dell’Associazione sono:

        1. Campionati Italiani Assoluti Professionisti;

        2. Campionati del Mondo, Europei, e competizioni internazionali.

        3. Coppe con vario titolo;

        4. Campionato Italiano Professionisti ANMB;

        5. Campionato Regionale Professionisti ANMB;

      1. Altresì l’Associazione può delegare un singolo socio a organizzare:

        1. Competizioni autorizzate riservate ai Soci;

        2. Competizioni con patrocinio ANMB riservate ai Soci.

     

    Articolo 3 - Organizzazione delle competizioni da parte del singolo socio.

      1. Al fine di una corretta gestione territoriale delle competizioni, la richiesta di organizzare una gara di cui all’articolo 2.2, da parte di un socio, dovrà essere presentata al Comitato Regionale competente entro il 30 ottobre dell’anno precedente la data proposta per la competizione.

      2. Il Comitato Regionale provvederà a inoltrare detta domanda al Consiglio di Presidenza (di seguito denominato in questo Regolamento anche CDP) entro il 15 novembre di ogni anno. Il CDP decide in merito alle richieste presentate.

      3. Nel caso il CDP non accolga la richiesta del Comitato Regionale, il socio richiedente, può reclamare che la stessa sia portata all’attenzione del CDN che dovrà deliberare in merito entro e non oltre il 15 dicembre.

      4. Qualora il Comitato Regionale non ritenga opportuno presentare richieste di svolgimento delle competizioni sul territorio, analoga richiesta potrà essere presentata dal singolo socio operante nella Regione, il quale sostituirà, pertanto, il Comitato Regionale in tutti gli adempimenti previsti da questo articolo.

      5. La richiesta di patrocinio o di autorizzazione dovrà, in ogni caso, pervenire al CDP almeno sessanta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della manifestazione e questi delibererà in merito entro i trenta giorni successivi il ricevimento della richiesta stessa.

     

    Articolo 4 - Collegi giudicanti

      1. Nelle competizioni previste dall’articolo 2.1, lettere a) b) c), di questo Regolamento per la nomina dei Collegi giudicanti si rimanda alle normative vigenti.

      2. I Collegi giudicanti delle competizioni previste alle lettere d) e) del medesimo articolo sono designati dal CDP.

      3. Nelle restanti competizioni previste dall’articolo 2.2, lettere a) b), i Collegi giudicanti sono designati dal Presidente, nel momento in cui è concesso il patrocinio o l’autorizzazione alle richieste presentate.

     

    Articolo 5 - Designazione dei Giudici

    1. I Giudici designati per le competizioni dovranno necessariamente essere professionisti ex competitori o, con espressa motivazione, potranno essere delle personalità di grande spicco nel panorama del ballo nazionale e internazionale di provata esperienza e capacità.
    2. Il numero minimo dei giudici designati per la competizione non deve essere inferiore a 5. Salvo situazioni contingenti da risolvere al momento.
    3. Il Maestro di Ballo designato come Giudice a competizioni Professionistiche e/o Dilettantistiche in Italia, deve obbligatoriamente assicurarsi che il Direttore di Gara, il Vicedirettore di Gara e i Giudici di Gara siano abilitati presso l’Associazione Nazionale Maestri di Ballo (ANMB) oppure Associazioni e/o Federazioni Professionistiche dall’ANMB stessa riconosciute.
    4. L’innoservanza della norma dettata dall’articolo precedente, inplica l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall’articolo 25 dello Statuto.

     

    Articolo 6 - Designazione del Direttore di Gara.

      1. Nelle competizioni previste nell’articolo 2.1, lettere a) b) c), di questo Regolamento per la designazione del Direttore di Gara si rimanda alle normative vigenti.

      2. Per tutte le altre competizioni previste dall’articolo 2.1 e 2.2, il Direttore di Gara, designato è, preferibilmente, il Presidente dell’Associazione o se impossibilitato dal Vicepresidente Vicario.

      3. Qualora ciò non sia possibile, la funzione sarà svolta da un altro Socio ANMB, avallato dal Presidente stesso.

     

    Articolo 7 - Designazione del Verbalizzatore.

      1. La designazione dei Verbalizzatori, nelle competizioni previste dall’articolo 2.1, lettere a) b) c), di questo Regolamento è rimandata alle normative vigenti.

      2. I Verbalizzatori delle restanti competizioni previste dall’articolo 2.1 e 2.2, sono designati dal Presidente.

     

    Articolo 8 - Procedure per lo svolgimento delle competizioni.

      1. Le competizioni ricadenti nelle previsioni delle lettere a) b) c) d) dell’articolo 2.1, di questo Regolamento, dovranno svolgersi su pista di parquet, mentre le altre anche su piste non in parquet ma in ogni caso consone all’evento.

      2. Attinente alle discipline: Danze Standard, Danze Latino Americane, Classic Show Dance, South American Show Dance e Combinata Dieci Balli, tra lo svolgimento di un turno eliminatorio e l’altro deve trascorrere un intervallo temporale variabile tra i quindici e venti minuti.

      3. Concernente tutte le altre discipline tra lo svolgimento di un turno eliminatorio e l’altro deve trascorrere un intervallo non inferiore a quindici minuti.

      4. La durata del singolo ballo non dovrà essere inferiore a 1 minuto e 10 secondi, e superiore a 2 minuti e 10 secondi, salvo per quanto concerne quelle discipline che prevedono, per il proprio svolgimento, un tempo di gara diverso.

      5. A discrezione del Direttore di Gara, le coppie competitrici potranno essere presentate singolarmente o attraverso una sfilata.

      6. Con discernimento del Direttore di Gara, la votazione delle finali può essere visiva.

      7. A giudizio del Direttore di Gara, e quando ciò sia previsto dalla natura della manifestazione, l’Inno Nazionale potrà essere suonato al termine di tutte le premiazioni oppure al termine di ogni singola premiazione.

     

    PARTE II
    Norme per il riconoscimento di una nuova disciplina

     

    Articolo 9 – Riconoscimento Discipline

      1. In relazione a quanto stabilito dall’articolo 3, lettera a) dello Statuto, il CDN ha facoltà, di riconoscere nuove discipline della Danza e del Ballo.

      2. Per ottenere il riconoscimento, la nuova disciplina deve essere sottoposta alla valutazione del CDN da un Socio effettivo, il quale prospetta una dettagliata relazione sui contenuti storici e tecnici della stessa.

      3. La relazione, di cui al comma precedente, deve necessariamente essere corredata di un testo ritenuto idoneo dal proponente al conseguimento del diploma.

      4. Il CDN valutata l’opera presentata si esprime, a proprio insindacabile giudizio, stabilendo se riconoscere o no, la disciplina in parere.

      5. Qualora, lo reputi necessario, il CDN può nominare una Commissione di esperti per vagliare il materiale proposto.

      6. Allorquando la disciplina presentata ha ottenuto il riconoscimento ufficiale, e quindi inserita quale materia d’esame nell’Associazione, sarà cura della segreteria pubblicare sull’organo d’informazione sociale «La Danza» e/o sui siti ufficiali www.anmb.net” – “www.anmb.org, tutti i dettagli necessari per far conoscere, a chi interessato, la novità in essere.

      7. Le discipline attualmente riconosciute sono:

        • Ballo Sociale

        • Canyengue

        • Choregraphic Team

        • Country

        • Danza Classica

        • Danza Moderna o Modern Jazz Dance

        • Danza Ritmico Gestuale

        • Danze Caraibiche

        • Danze Filuzziane

        • Danze Folk

        • Danze Jazz

        • Danze Latino Americane

        • Danze Orientali

        • Danze Standard

        • Disco Dance

        • Flamenco

        • Hip Hop

        • Liscio Tradizionale Piemontese

        • Liscio Tradizionale Ligure

        • Liscio Unificato e Ballo da Sala

        • Tango Argentino

    PARTE III
    Norme per l’accesso nell’Associazione Nazionale Maestri di Ballo (ANMB)

    Articolo 10 - Generalità

      1. Il candidato deve trovarsi presso la sede sociale o presso il luogo decentrato per l’ora fissata dal calendario d’esame.

      2. La data della prova d’esame è stabilita dal CDP.

      3. La convocazione dei Commissari Esaminatori necessari in base al numero dei candidati che hanno presentato domanda è di competenza del Presidente.

      4. E’ facoltà del CDP concedere per richiesta dei soci, sessioni d’esame straordinarie o sedi decentrate per l’esame stesso.

      5. Le sedi e le date delle prove di esame saranno pubblicate sull’organo d’informazione sociale «La Danza» e/o sui siti ufficiali www.anmb.net” – “www.anmb.org, in tempo utile per permettere al candidato un’adeguata preparazione.

     

    Articolo 11 – Conferimento del diploma di Maestro di Ballo, Preparatore d’Esame e Commissario Esaminatore per meriti speciali.

      1. Il Presidente Nazionale ha facoltà di conferire “Motu Proprio” il diploma di Maestro, Preparatore d’esame e Commissario Esaminatore a chi ne fa richiesta motivata e documentata per i seguenti riconoscimenti:

    1. Riconoscimento al merito Competitivo per partecipare a competizioni nelle varie discipline riservate ai professionisti.

    Il livello del diploma, nel caso di discipline che prevedono più livelli, sarà il primo, e il pagamento delle corrispondenti tasse, nello specifico, quota d’iscrizione, quota sociale e tassa d’esame, sarà riferito allo stesso livello.

     

    1. Riconoscimento al merito Sportivo e conferimento del diploma al massimo livello per una o più discipline, fermo restando il pagamento delle tasse associative, nello specifico, quota d’iscrizione e quota sociale, a coloro che alla richiesta documenteranno di aver conseguito brillanti risultati sportivi sia a livello nazionale, sia a livello internazionale quali competitori in campo dilettantistico.

     

    1. Riconoscimento al merito Professionale e conferimento del diploma al massimo livello di Maestro, Preparatore d’Esame oppure Commissario Esaminatore per una o più discipline a coloro che nella richiesta documenteranno eccellenti risultati professionali. Questo riconoscimento prevede il pagamento delle tasse associative.

     

    1. Riconoscimento per meriti speciali e conferimento del diploma al massimo livello di Maestro, Preparatore d’Esame oppure Commissario Esaminatore per una o più discipline con ESENZIONE delle tasse associative a coloro che nella richiesta documenteranno eccellenti risultati professionali e competitivi sia in campo nazionale, sia internazionale.

    Dei riconoscimenti di cui sopra il Presidente è tenuto a darne conto al CDN.

     

    Articolo 12 - Procedure e requisiti per l’ammissione agli esami.

      1. Per essere ammesso a sostenere un qualsiasi esame presso l’ANMB il candidato “aspirante socio” dovrà far pervenire in sede, tramite lettera ordinaria fax oppure e-mail, almeno trenta giorni prima della data fissata per la sessione, idonea domanda, controfirmata dal Preparatore d’esame e/o Commissario Esaminatore, presentata su apposito modulo compilato in ogni singola voce ed indirizzata al Presidente.

    La domanda dovrà essere corredata, pena l’estromissione dalla prova di esame, dai seguenti documenti:

    1. Certificato penale, rilasciato in data non anteriore ai 3 mesi precedenti la data fissata per l’esame;

    2. Certificato di residenza, rilasciato in data non anteriore ai 3 mesi precedenti la data fissata per l’esame oppure autocertificazione;

    3. Copia del codice fiscale;

    4. 2 fotografie formato tessera;

    5. Eventuale permesso di soggiorno valido e/o copia del passaporto qualora il candidato non sia cittadino Italiano.

      1. Semmai il Segretario Amministrativo riscontrasse che la documentazione del candidato non è conforme ai dettati del precedente comma comunica al CDN l’anomalia riscontrata. Il CDN, dopo aver visionato la documentazione stessa, ha facoltà di accettare o no, la domanda d’esame.

      2. Posto che la domanda sia respinta, il relativo provvedimento non dovrà essere motivato.

      3. Il candidato “socio” per essere ammesso a un qualsivoglia esame dovrà far pervenire in sede, tramite lettera ordinaria, fax oppure e-mail, idonea domanda sull’apposito modulo indirizzata al Presidente, almeno trenta giorni prima della data fissata per la sessione d’esame controfirmata dal Preparatore D’Esame e/o Commissario Esaminatore.

     

    Articolo 13 – Livelli d’esame

      1. Il CDN, valutate le difficoltà tecniche, stabilisce in modo insindacabile i vari livelli tramite i quali si ottiene il massimo grado di qualifica.

      2. I livelli di cui al precedente comma sono definiti in: Unico - Bronzo - Argento – Oro – Platino.

      3. Le discipline con 4 livelli d’esame (in successione bronzo, argento, oro e platino) sono:

    • Danze Caraibiche.

      1. Le discipline con 3 livelli d’esame (in successione bronzo, argento e oro) sono:

        • Canyengue;

        • Danze Folk;

        • Danze Latino Americane;

        • Danze Standard;

        • Tango Argentino;

      1. Le discipline con 2 (due) livelli d’esame (in successione bronzo/argento e oro) sono:

        • Danze Filuzziane;

        • Danze Jazz.

      1. Le discipline con un unico livello d’esame sono:

        • Ballo Sociale;

        • Choregraphic Team;

        • Country;

        • Danza Classica;

        • Danza Moderna o Modern Dance;

        • Danze Orientali;

        • Danza Ritmico Gestuale.

        • Disco Dance;

        • Flamenco;

        • Hip Hop;

        • Liscio Tradizionale Ligure;

        • Liscio Tradizionale Piemontese;

        • Liscio Unificato e Ballo da Sala.

     

    Articolo 14 - Prove d’esame per maestro di ballo.

      1. L’esame si suddivide in due parti: una pratica e una teorica.

      2. Nel corso della prova pratica, il candidato dovrà dimostrare di possedere una buona padronanza nell’esecuzione dei balli e dei programmi su cui chiede di essere esaminato. Sarà posta particolare attenzione alla:

        1. Esecuzione tecnica del/i ballo/i;

        2. Esecuzione ritmica;

        3. Differenziazione di esecuzione del ballo nel diverso ruolo uomo-donna.

      1. Nel corso della prova teorica, il candidato dovrà dimostrare di possedere una buona conoscenza dei seguenti argomenti:

        1. Particolarità del/i ballo/i dal punto di vista dei ritmi e delle specifiche musicali;

        2. Terminologia tecnica specifica della disciplina su cui si è esaminati;

        3. Dettagli tecnici.

      1. Il candidato superato l’esame riceverà il diploma relativo al livello e/o alla specializzazione ottenuta e l’adeguata indicazione sul tesserino sociale.

      2. Qualora si tratti di nuovo socio egli riceverà oltre al diploma, il tesserino e il distintivo sociale.

     

    Articolo 15 - Prove di esame per Direttore di Gara.

      1. Per accedere all’esame con titolo Direttore di Gara il socio dovrà aver compiuto il trentesimo anno di età e aver ottenuto il massimo grado di qualifica nella/e disciplina/e in cui intende sostenere l’esame.

      2. Il candidato dovrà essere preparato da un Direttore di Gara, il quale controfirmerà la domanda di esame.

      3. Nel corso della prova di esame, l’aspirante dovrà dimostrare di possedere una buona conoscenza dei seguenti argomenti:

    1. Sistema skating;

    2. Velocità metronomica dei balli;

    3. Redigere un cronologico della competizione;

      1. Il candidato, superato l’esame riceverà il diploma di abilitazione all’esercizio dell’attività di Direttore di Gara e l’adeguata indicazione sul tesserino sociale e per i primi 24 mesi potrà ricoprire esclusivamente il ruolo da Vice Direttore di Gara.

      2. Il socio competitore non può essere ammesso a sostenere l’esame per Direttore di Gara fino a che non recede dall’attività competitiva.

     

    Articolo 16 – Prove di esame per Segretario di gara

      1. Per accedere all’esame con titolo Segretario di gara il socio dovrà aver compiuto il trentesimo anno di età, avere una continuità associativa di almeno tre anni con riferimento alla data della prima iscrizione e/o riammissione nell’Associazione, e aver ottenuto, minimo, la qualifica di Verbalizzatore.

      2. Il candidato dovrà essere preparato da un Segretario di Gara, il quale controfirmerà la domanda di esame.

      3. Nel corso della prova di esame, l’aspirante dovrà essere munito di un Computer per dimostrare, nella pratica, come gestire una gara.

      4. Il candidato, superato l’esame riceverà il diploma di abilitazione all’esercizio dell’attività di Segretario di Gara e l’adeguata indicazione sul tesserino sociale.

      5. Il socio competitore non può essere ammesso a sostenere l’esame per Segretario di gara fino a che non recede dall’attività competitiva.

     

    Articolo 17 – Prove di esame per Verbalizzatore

      1. Per accedere all’esame con titolo Verbalizzatore il candidato dovrà essere preparato da un Segretario di gara e/o Verbalizzatore, il quale controfirmerà la domanda di esame.

      2. Nel corso della prova di esame l’aspirante dovrà dimostrare di possedere una buona conoscenza di tutte le regole del Sistema Skating e saperle applicare nell’esecuzione di una prova pratica, eseguita senza l’ausilio del software.

      3. Il candidato superato l’esame riceverà il diploma di abilitazione all’esercizio dell’attività di Verbalizzatore e l’adeguata indicazione sul tesserino sociale.

      4. Il socio competitore non può essere ammesso a sostenere l’esame per Verbalizzatore fino a che non recede dall’attività competitiva.

     

    Articolo 18 – Abilitazione alla qualifica di Preparatore d’esame

      1. Il socio che intende conseguire il titolo di Preparatore d’esame dovrà farne richiesta scritta, controfirmata da un Commissario Esaminatore, al Presidente.

      2. Qualora il parere risulti positivo gli verrà indicata la data e il luogo dove dovrà presentarsi per sostenere l’esame.

      3. I requisiti essenziali per inoltrare la richiesta di cui al precedente comma sono:

    1. Essere socio da almeno cinque anni continuativi, con riferimento alla data della prima iscrizione e/o riammissione nell’associazione, antecedenti la data di svolgimento dell’esame;

    2. Aver compiuto il 30° anno di età;

    3. Essere in possesso di diploma di Maestro di Ballo al massimo grado di qualifica per la disciplina in cui intende sostenere l’esame;

    4. Allorché previsto, aver frequentato un programma formativo stabilito dal CDN.

      1. Il candidato non può chiedere nella stessa sessione di esami l’abilitazione per più di una disciplina.

      2. L’esame si suddivide in due parti: una pratica e una teorica.

     

      1. Prova pratica

      1. Qualità tecnica dell’esecuzione del/i ballo/i;

      2. Qualità ritmica;

      3. Qualità dell’esecuzione del/i ballo/i nel diverso ruolo uomo-donna

     

      1. Prova teorica

    Il candidato deve dimostrare di possedere una completa ed approfondita conoscenza dei seguenti argomenti:

    1. Conoscenza particolareggiata delle specifiche musicali;

    2. Costruzione della coreografia sulla frase musicale;

    3. Conoscenza dei dettagli tecnici e didattici;

    4. Conoscenza delle norme statutarie, regolamentari e deontologia professionale;

    5. Capacità didattica ed espositiva.

    18.8 Eventuale titolo di Preparatore d’esame rilasciato da altre associazioni Professionistiche e non, non è riconosciuto.

    Articolo 19 – Abilitazione per la qualifica di Commissario Esaminatore.

      1. Il socio che intende conseguire il titolo di Commissario Esaminatore deve farne richiesta scritta, al Presidente, controfirmata da almeno 2 Commissari Esaminatori. Il Presidente comunica il suo insindacabile esito al richiedente. Qualora il parere risulti positivo gli verrà indicata la data e il luogo dove dovrà presentarsi per sostenere l’esame.

      2. I requisiti essenziali per inoltrare la richiesta di cui al precedente comma sono:

    1. Essere socio da almeno cinque anni consecutivi, con riferimento alla prima iscrizione e/o riammissione nell’Associazione;

    2. Aver compiuto il 30° anno di età;

    3. Essere in possesso del diploma di Maestro di Ballo al massimo grado di qualifica per la disciplina in cui intende sostenere l’esame;

    4. Aver maturato un’esperienza triennale consecutiva in qualità di Preparatore d’esame;

    5. Qualora previsto, aver frequentato un programma formativo stabilito dal CDN.

      1. Il candidato non può chiedere nella stessa sessione di esami l’abilitazione per più di una disciplina.

      2. L’esame si suddivide in due parti: una pratica e una teorica.

      3. Prova pratica

    1. Qualità tecnica dell’esecuzione del/i ballo/i;

    2. Qualità ritmica;

    3. Qualità dell’esecuzione del/i ballo/i nel diverso ruolo uomo-donna

      1. Prova teorica

    Il candidato deve dimostrare di possedere una completa ed approfondita conoscenza dei seguenti argomenti:

    1. Conoscenza particolareggiata delle specifiche musicali;

    2. Costruzione relazionata della coreografia sulla frase musicale;

    3. Conoscenza dei dettagli tecnici;

    4. Conoscenza delle norme statutarie, regolamentari di ogni disciplina e deontologia professionale;

    5. Capacità didattica ed espositiva;

    6. Storia e cultura della danza trattata.

      1. Eventuale titolo di Commissario Esaminatore, rilasciato da altre associazioni Professionistiche e non, non è riconosciuto.

     

     

    PARTE IV
    Compiti dei membri dei Collegi Giudicanti e Norme Finali

     

    Art. 20 - Compiti del Giudice di Gara

      1. Il Giudice di Gara ha il compito di valutare l’esecuzione con la quale il competitore esprime la sua prova.

      2. Esprimere il proprio voto in base alle regole fissate dalle norme nazionali e internazionali.

      3. Il Giudice di Gara deve essere presente per tutta la durata della competizione e, in ogni caso, nei periodi indicati dal Direttore di Gara e non può allontanarsi o abbandonare la manifestazione se non per giustificato motivo e previa autorizzazione del Direttore di Gara.

      4. Egli è tenuto a documentarsi sulle norme e regolamenti della competizione in cui è chiamato a svolgere la propria mansione.

     

     

    Articolo 21 – Compiti del Direttore di Gara

      1. Il Direttore di Gara ha il compito di:

    1. Applicare i regolamenti emanati dalle Autorità nazionali ed internazionali;

    2. Sospendere la manifestazione qualora cause impreviste, imprevedibili e sopravvenute lo richiedono;

    3. Eventualmente redigere un cronologico della manifestazione;

    4. Provvedere alla redazione di un programma di rotazione dei giudici;

    5. Sostituire i giudici momentaneamente assenti;

    6. Può avvalersi della collaborazione del/dei Vicedirettore di gara e Presidente/i di giuria;

    7. Intervenire, con gli opportuni provvedimenti, in caso di comportamento non corretto di un membro del Collegio Giudicante;

    8. Controllare l’esecuzione delle musiche secondo i regolamenti nazionali ed internazionali;

    9. Controllare l’esatta presenza delle coppie in pista;

    10. Stabilire in caso di, pari merito, l’eliminazione delle coppie e/o lo spareggio tra esse;

    11. Stabilire il numero di coppie da ammettere al turno successivo.

    12. Nella finale il numero delle coppie non potrà essere superiore ad 8 (otto) né inferiore a 3 (tre);

    13. Applicare le opportune sanzioni ed assumere gli idonei provvedimenti in caso di comportamento scorretto del competitore.

     

    Articolo 22 - Compiti del Vicedirettore di gara e/o Presidente di Giuria

      1. Il Vicedirettore di gara e/o Presidente di Giuria ha il compito di collaborare con il Direttore di Gara nella conduzione della competizione e sostituirlo se impedito.

      2. Il Vicedirettore di gara dovrà necessariamente essere iscritto nell’elenco dei Direttori di gara.

      3. Il Presidente di Giuria preferibilmente dovrà essere iscritto nell’elenco dei Direttori di gara.

      4. Il Presidente di Giuria può essere designato tra coloro che fanno parte del Collegio Giudicante.

     

    Articolo 23 – Compiti del Segretario di gara.

      1. I compiti del Segretario di gara sono:

    1. Aggiornare il software dove si è chiamati a svolgere questo ruolo;

    2. Iscrivere le unità competitive alla competizione;

    3. Verificare l’esattezza della categoria, classe e disciplina assegnate in fase di tesseramento e, qualora sia contemplata la possibilità di gareggiare essendo tesserato in un’altra Federazione/Associazione, accertare la compatibilità dell’iscrizione con i regolamenti in vigore;

    4. Una volta completata la ricezione e l’inserimento delle coppie o unità, trasmettere al Direttore di gara il numero dei partecipanti alla competizione suddivisi in categoria, classe e disciplina, rispondendo personalmente sulla correttezza dei dati trasmessi;

    5. Fornire, allo staff, preventivamente formato, l’elenco delle coppie o unità partecipanti alla competizione per la fase di accredito e consegna del numero di gara;

    6. Comunicare al responsabile della società sportiva le eventuali anomalie in fase di iscrizione con i dati di tesseramento riportati sul libretto di gara;

    7. Numerare le coppie o unità competitive con differenti criteri nelle varie competizioni;

    8. Entro il termine utile predisporre il materiale per il Direttore di gara, il presentatore e i Giudici, relativo a ogni turno di gara rispettando il cronologico predisposto dal Direttore di gara;

    9. Concertare continuamente con il Direttore di gara nel prevedere il numero di coppie o unità da ammettere ai turni successivi;

    10. Prevedere opportuni controlli manuali a confronto dell’inserimento/elaborazione elettronica delle preferenze espresse dai Giudici di gara;

    11. Accertare, informandone il Direttore di gara, la veridicità di segnalazioni, correzioni e quant’altro sulla scheda di votazione che non risultano opportunamente firmate dal Giudice di gara senza intervenire manualmente sulla stessa;

    12. Non assumere decisioni di competenza del Direttore di gara anche in assenza dello stesso;

    13. Far visionare i risultati o le schede originali del Giudice esclusivamente al Direttore di gara;

    14. Relazionare, per iscritto, al Direttore di gara le eventuali anomalie relative all’iscrizione dei competitori durante l’evento così come ogni altra irregolarità riscontrata;

    15. Invia i risultati di gara alla Segreteria di competenza.

    16. Formare, previa autorizzazione federale e/o associativa, gli aspiranti Verbalizzatori al fine della loro crescita formativa mediante lo svolgimento in parallelo dei turni di gara già svolti;

     

    Articolo 24 - Compiti del Verbalizzatore

      1. Il Verbalizzatore ha il compito di:

    1. Fornire le schede per la verbalizzazione qualora l’organizzazione ne sia sprovvista;

    2. Contrassegnare i nominativi dei Giudici con la lettera o numero di riferimento e consegnare il relativo elenco al Direttore di Gara per la rotazione;

    3. Notificare al Direttore di Gara le eventuali omissioni o errori dei giudici;

    4. Eseguire le operazioni di computo;

    5. Predisporre le schede per la votazione;

    6. Consegnare il materiale di gara all’organizzatore.

     

    Articolo 25 – Incompatibilità

      1. Il Socio che non ha ottenuto il massimo grado di qualifica per la disciplina in cui è chiamato a giudicare non può far parte del Collegio Giudicante.

      2. È fatto categorico divieto al Socio competitore, assumere in qualsiasi competizione professionistica, i seguenti ruoli:

    1. Giudice

    2. Direttore di Gara

    3. Vicedirettore di gara

    4. Segretario di gara

    5. Presidente di Giuria

    6. Verbalizzatore

    7. Presentatore

    8. Disk Jockey

    9. Qualsiasi altro ruolo gestionale eventualmente previsto nella competizione stessa.

      1. Al socio che ha ottenuto la qualifica di Commissario Esaminatore, è tassativamente vietato, nello svolgimento del proprio ruolo, firmare atti d’esami non attinenti alla disciplina dove ha raggiunto tale titolo.

     

    Articolo 26 - Norma finale

      1. Per quanto non previsto in questo Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti della Repubblica Italiana, dallo Statuto ANMB e dagli altri regolamenti emanati dal CDN.

      2. Tutte le delibere e le norme in vigore precedenti all’entrata in validità di questo Regolamento perdono efficacia se in contrasto con le sue statuizioni.

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